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Autonomia, parola ambigua

Pubblicato il: 31/08/2009 16:04:00 -


(1) Autonomia è un termine non primitivo. (2) L’autonomia dipende del grado di libertà di cui si dispone, della tipologia delle scelte possibili. (3) Incommensurabili sono l’autonomia di un agricoltore, che decide il tipo di produzione, sceglie la semente, organizza e gestisce i lavori e l’autonomia di chi interagisce con un sistema informatico.
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La scuola manifesta la propria autonomia progettando e gestendo l’offerta formativa. Progettazione ed esecuzione sono due processi che muovono in senso inverso: il primo evolve dal generale verso il particolare e consiste nell’ideazione, nella puntualizzazione e nella proceduralizzazione della strategia che conduce al conseguimento del fine istituzionale, il secondo avanza dal particolare al generale per concretizzare quanto è stato ipotizzato in fase progettuale.

Il mandato affidato alle scuole fornisce il punto di ingresso all’indagine. L’art. 2 a) della legge 53/2003 dichiara che Il sistema educativo di istruzione e di formazione deve garantire a tutti gli apprendimenti di “raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”.

Il testo identifica ed esplicita:
1) Il problema educativo – “coerenti con le attitudini e le scelte personali”;
2) Il problema formativo – “inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”;
3) La sostanza della cultura – “raggiungere elevati livelli culturali e sviluppare le capacità e le competenze”: l’articolo determinativo giustifica l’asserzione;
4) La finalità del servizio;
5) Gli strumenti – “attraverso conoscenze e abilità”.

Si può osservare, assumendo un’ottica operativa, che il servizio scolastico è scomposto in due fasi:
1. la progettazione, che attiene alla formazione e all’educazione;
2. il momento esecutivo, che impiega in modo mirato conoscenze e abilità, finalizzato alla concretizzazione delle ipotesi formulate.

Si consideri l’art. 1 comma 3 del DDL sul Governo delle istituzioni scolastiche che recita: “Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento”, per cogliere il significato che è stato attribuito al termine “autonomia”.

A tal fine si imiterà quanto avviene nei colorifici ove, per valutare una tinta, si utilizzano delle tessere cromatiche comparative. Nel caso in esame alcune norme del disegno di legge attualmente in discussione saranno confrontate con quelle della normativa vigente.

La tabella evidenza la radicale riduzione dei gradi di libertà di cui godranno le scuole (la commissione parlamentare ha occultato il riferimento alla legge Moratti che, comunque, non perde validità; ha inoltre depennato il riferimento alle indicazioni nazionali relative agli obiettivi dell’apprendimento); sarebbe auspicabile, per difenderne e garantirne l’autonomia, che l’applicazione delle norme del T.U. 297/1994 fosse garantita, e fossero individuati e rimossi gli impedimenti che le hanno sterilizzate.

DDL 953 Aprea – 12 maggio 2008 Autogoverno delle istituzioni scolastiche T.U. 297/94 – Disposizioni legislative in materia di istruzione
Fase progettuale Problema formativo Il Cons. di Amministrazione approva il P.O.F. Il Cons. di Ist. elabora e adotta gli indirizzi generali
Problema educativo Il Collegio dei docenti (Il DDL, modificato in commissione [16 luglio 2009], abroga il Collegio dei docenti. In sua vece sono istituiti i consigli dei dipartimenti per “l’esercizio della libertà di insegnamento”. Si tratta di una scelta del tutto analoga a quella di un direttore di un supermercato che organizza l’attività aziendale a partire del lavoro delle cassiere o di un responsabile di una catena di montaggio di automobili che decide di non vincolare gli operai a procedure comuni e finalizzate) elabora il Piano dell’Offerta Formativa in conformità… alle indicazioni nazionali… in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 – Cura la programmazione dell’azione educativa
– Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica
Convergenza insegnamenti Il Consiglio di classe è abolito e sostituito da un organo di valutazione collegiale degli alunni Realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
Fase esecutiva Insegnamento Con decreto del Ministero sono definite le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità, competenze [Bozza per il rinnovo dei licei art.13 punto 9] Messa a punto e gestione di occasioni di apprendimento

Enrico Maranzana

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