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Osservatorio su norme e leggi della scuola/7

Pubblicato il: 28/09/2010 16:06:25 -


Una utile rassegna delle norme e delle leggi sulla scuola emanate nel corso dei mesi di marzo e aprile 2010.
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NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si è ancora in attesa della pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, dei decreti del Presidente della Repubblica relativi ai Regolamenti sui licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, approvati in seconda e definitiva lettura dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 febbraio 2010 e firmati dal Presidente Napolitano il 15 marzo 2010. In merito al contenuto dei decreti, nei testi resi noti dal MIUR nel sito ufficiale, si è data ampia informazione nella Rassegna del mese di febbraio.

Nei mesi di marzo e aprile non sono stati emanati provvedimenti legislativi riguardanti l’istruzione. Si segnala soltanto che nel provvedimento legislativo “omnibus”, precisamente la legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2009, n. 194 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), denominato comunemente “decreto mille proroghe”, l’articolo 7 riguarda la proroga di date scadute o in corso di scadenza sul funzionamento delle università, delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, dell’istruzione e dei beni culturali. Per il settore dell’istruzione, al comma 4, viene prorogata la durata dell’attuale composizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sino al 31 dicembre 2010. Al comma 5-quater, si dispone :
– che gli Istituti tecnici superiori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (contenente la riorganizzazione del Sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore) abbiano “personalità giuridica e autonomia amministrativa”;
– che venga prorogato il finanziamento a loro concesso;
– che essi “accorpino gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi”.

Si informa inoltre che sono in corso di definizione due importanti Regolamenti, attualmente all’esame del Parlamento per il prescritto parere. Essi sono:
• Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Lo schema è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 giugno 2009, ha acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell’adunanza del 16 dicembre 2009 e attualmente si trova all’esame del Consiglio di stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 64, comma 4, lettera f) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La ridefinizione riguarda i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, i Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena. L’art. 2 dello schema stabilisce che:
– i Centri di istruzione per gli adulti “costituiscono una tipologia autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo…, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi dell’art. 1 del regolamento emanato con D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81” (comma 1);
– i Centri “realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici” (comma 2); i Centri “hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche con gli adattamenti…” (comma 3).
• Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento concernente “Definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Il regolamento è adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Sullo schema sono stati già sentiti gli organi consultivi del MIUR, e precisamente il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Il Consiglio di Stato – sezione consultiva per gli atti normativi – si è pronunciato nell’adunanza dell’8 marzo 2010. In data 8 aprile 2010 lo schema è stato inviato al Parlamento per il parere delle competenti commissioni parlamentari. Per quanto riguarda il contenuto il regolamento si limita a definire i requisiti e le modalità per la formazione iniziale del personale docente, mentre rinvia ad altro regolamento la disciplina per il reclutamento del medesimo personale. Ciò anche per l’urgenza di riattivare la formazione universitaria dei docenti dopo la sospensione delle procedure di accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) disposta dall’art. 64, comma 4-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Nella relazione illustrativa dello schema si precisa che la soluzione del problema della formazione degli insegnanti si fonda sulle seguenti premesse:
– la prima premessa è legata alla considerazione che “la riqualificazione del percorso di formazione deve comportare un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari” e che ciò “può essere conseguito nel contesto di una laurea magistrale”;
– la seconda premessa è che “la formazione degli insegnanti deve promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative”. Per la formazione armonica e completa dell’insegnante si richiede inoltre “una fase di rapporto diretto con la scuola consistente non soltanto di periodi osservatori, ma anche in esperienze attive di insegnamento coordinate con attività di laboratorio, sotto la guida e il controllo di docenti degli istituti scolastici in cui tale fase si svolgerà.” In breve, “la formazione dell’insegnante va realizzata mediante una laurea magistrale con tirocinio, differenziata a seconda del grado scolastico cui si riferisce”.

DISPOSIZIONI E NORME DI NATURA AMMINISTRATIVA

In merito alla produzione normativa dell’Amministrazione scolastica nei mesi di marzo e aprile, si segnalano i provvedimenti più significativi per le attività delle istituzioni scolastiche, ripartiti secondo le strutture centrali del MIUR (dipartimento o direzione generale) che hanno emanato l’atto e nell’ordine cronologico della loro adozione.

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

Con nota prot. n. 0001208 del 12 aprile 2010 del Dipartimento per l’istruzione è stato trasmesso agli uffici periferici del MIUR e alle istituzioni scolastiche il D.M. 27 gennaio 2010, n. 9 concernente il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti che hanno assolto all’obbligo di istruzione. Il decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 4, comma 3, del D.M. 22 agosto 2007, n. 139 concernente il Regolamento recante le norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione. Il modello di certificazione allegato al decreto ha carattere provvisorio e sarà “utilizzato fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro del MIUR previsto dall’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, con il quale saranno armonizzati i modelli e le certificazioni relativi alle competenze acquisite dagli studenti nei diversi gradi e ordini di scuole”. L’adozione del modello è finalizzata “all’esigenza di assicurare alle famiglie e agli studenti informazioni sui risultati di apprendimento declinati in competenze”. Il modello dovrà essere adottato a partire dal prossimo anno scolastico 2010/2011, ma le istituzioni scolastiche interessate possono, nella loro autonomia, valutarne l’adozione sin dal corrente anno scolastico. Il modello di certificato è indirizzato a tutti gli studenti che concludono il secondo anno della scuola secondaria superiore di ogni tipo, ordine e indirizzo ed è rilasciato a richiesta degli interessati. È da ritenere che tale certificato debba essere adottato anche dalle istituzioni formative che organizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso i quali si può assolvere all’obbligo di istruzione in attuazione dell’art. 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Con la nota del 2 marzo 2010, prot. n. 2364, a firma del direttore generale Luciano Chiappetta, sono state impartite istruzioni per la Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo – Anno scolastico 2009-2010. Si tratta dell’avvio delle procedure per l’anno di formazione del personale docente ed educativo neoassunto dal 1° settembre 2009, procedure regolate dall’articolo 440 del Decreto legislativo 297/1994 (testo unico sull’istruzione), dal Contratto collettivo nazionale del comparto scuola, dal contratto collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del personale della scuola e dalla contrattazione collettiva integrativa a livello regionale. A tal fine la nota ministeriale n. 2364 conferma la struttura della formazione in ingresso già delineata con la circolare prot. n. AOODGPER 2360 del 23 febbraio 2009, apportandovi alcune integrazioni e modifiche con riguardo all’ambiente di formazione, alle indicazioni operative e agli itinerari formativi per i docenti neoassunti. La formazione in ingresso si realizza mediante la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza. Per la formazione on-line i docenti d’intesa con il tutor potranno scegliere di impostare il proprio percorso in modo personalizzato nell’ambito delle offerte formative messe a disposizione nella piattaforma ANSAS.

Con circolare n. 37 del 13 aprile 2010, a firma del Capo dipartimento, Giuseppe Cosentino, è stato trasmesso agli Uffici regionali scolastici il Decreto interministeriale contenente Disposizioni sulla definizione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011, emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto è stato adottato sulla base del piano programmatico di interventi e misure finalizzati a un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, previsto dall’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il predetto piano prevede le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre, anche al fine di incrementare di un punto il rapporto alunni/docente entro l’anno scolastico 2011/2012.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

La Circolare n. 23, prot. n. 1636, del 4 marzo 2010, a firma del direttore generale Mario Dutto, riguarda l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2010/2011. Nel confermare le istruzioni impartite con la precedente circolare 10 febbraio 2009, n. 16, per l’anno scolastico 2009/2010, vengono richiamati i “vincoli” previsti per l’adozione dei libri di testo, e precisamente:
1. la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei anni per le scuole secondarie di I e di II grado);
2. la non modificabilità della scelta nei periodi previsti “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” espressamente indicate;
3. la restrizione dei libri di testo a stampa per i quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo che il libro non venga trasformato nella versione on line scaricabile da internet o mista;
4. la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista, a partire dall’anno scolastico 2011/2012;
5. il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado.

Come si è avuto occasione di rilevare, la normativa sull’adozione di libri di testo, pur nell’apprezzabile intento di far risparmiare le famiglie, appare molto restrittiva e limitativa dell’autonomia scolastica.

Il Decreto del direttore generale Mario Dutto (D.D.G.) n. 5 del 9 marzo 2010 provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, accreditati al fine di concorrere all’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262. Si tratta degli enti che intendono collaborare con l’Amministrazione scolastica al fine di promuovere gare e competizioni nazionali e internazionali , nonché olimpiadi e certami, che favoriscano la valorizzazione delle eccellenze. L’accreditamento dei soggetti esterni avviene secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 luglio 2008 e viene pubblicato sul sito del MIUR in un apposito elenco.

La nota del 16 marzo 2010, prot. n. 2025, a firma del direttore generale Mario Dutto, avente a oggetto: Riforma della scuola secondaria di II grado – Scuole paritarie, con la quale si impartiscono istruzioni per l’applicazione dei nuovi Regolamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali alle scuole paritarie, in quanto facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62. Le istruzioni prevedono gli adempimenti per la confluenza degli attuali percorsi di studio delle scuole secondarie di II grado paritarie nei nuovi percorsi previsti dai Regolamenti e per l’attivazione nelle medesime scuole di nuovi percorsi di studio diversi da quelli attualmente riconosciuti come paritari.

La nota del 1° aprile 2010, prot. n. 2532, a firma del direttore generale Mario Dutto, riguardante il R.D. 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione) e il R.D. 21 novembre 1929, n. 2049 (Modificazioni al Regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell’anno scolastico), informa che le leggi sopracitate, erroneamente abrogate dall’art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono tornate in vigore per effetto del comma 2 (allegato 2) dell’art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, (denominato decreto salva leggi). Ciò ovviamente sempre che si tratti di norme che non siano state abrogate espressamente o non siano da ritenersi abrogate tacitamente o in maniera implicita per effetto di altre disposizioni di legge.

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Con D.M. n. 20 del 4 febbraio 2010, a firma del Ministro Gelmini, è stato istituito l’elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi, agevolazioni e sconti riservati agli studenti titolari della Carta denominata “Iostudio”, la carta dello studente. All’elenco possono iscriversi tutti gli enti, associazioni, ed esercenti privati che offrono servizi di natura culturale secondo le “Regole” espressamente previste inoltrando al MIUR – Direzione generale per lo Studente – la domanda di abilitazione. Per informazioni consultare il Portale dello studente all’indirizzo: www.istruzione.it/studenti.

La Circolare n. 38 del 15 aprile 2010, a firma del vice direttore generale Sergio Scala, riguardante “Integrazione scolastica degli alunni con disabilità – Legge 440/97. Piano di riparto fondi per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. – E.F. 2009”. Con la circolare sono ripartiti 6.000.000,00 di euro tra gli Uffici scolastici regionali, in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2008/2009, nell’intento di potenziare l’offerta formativa a favore dell’integrazione scolastica secondo le indicazioni contenute nelle apposite Linee guida, diramate dal MIUR con nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009. Il finanziamento è stato suddiviso nel seguente modo: 5.500.000,00 euro per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente; 500.000,00 euro per i Centri territoriali di Supporto. Insieme ai finanziamenti sono stati forniti suggerimenti circa la destinazione delle risorse assegnate e le modalità di svolgimento del monitoraggio e della verifica dei risultati raggiunti.

Siamo in presenza di un’iniziativa bene organizzata, che destina risorse, anche se di modesta entità, per il perseguimento di obiettivi ben definiti nelle Linee guida sulla base dei principi contenuti nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 18 del 3 marzo 2009. Non rimane che esprimere l’auspicio che gli obiettivi fissati vengano perseguiti nel migliore dei modi a vantaggio degli alunni con disabilità.

Giovanni Trainito

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