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Osservatorio su norme e leggi della scuola/6

Pubblicato il: 16/03/2010 15:13:00 -


Rassegna delle leggi e delle norme sulla scuola emanate nel mese di febbraio 2010
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All’inizio del mese di febbraio si è concluso positivamente il lungo iter di formazione dei provvedimenti di riforma della scuola secondaria superiore, a completamento del riordino dei cicli di istruzione delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 ( Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale- Riforma Moratti).

Infatti, nella seduta del 4 febbraio 2010, il Consiglio dei ministri ha approvato, in seconda ed ultima lettura, i seguenti Regolamenti: -Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” -Regolamento recante “Riordino degli istituti tecnici” -Regolamento recante “Riordino degli istituti professionali”. (I testi dei Regolamenti con i relativi allegati, che si possono qui consultare, sono quelli rinvenuti nel sito del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. Dopo la pubblicazione dei Regolamenti sulla Gazzetta ufficiale si provvederà a rendere noti i testi ufficiali) .

I tre Regolamenti sono stati adottati- si legge nella rubrica dei decreti- “ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133”, che, come è noto, prevedeva la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati al più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nel sistema educativo, e, in attuazione del piano, l’emanazione di uno o più regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Invero, le fonti legislative, che autorizzano l’emanazione dei Regolamenti, sono più numerose e particolarmente complesse, come si rileva dalle premesse dei decreti che in proposito elencano diverse norme legislative e regolamentari.
Senza voler ricordare i vari tentativi di riforma avviati sin dagli anni cinquanta del secolo scorso e senza soffermarci sulla legge 10 febbraio 2000, n.30 (Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione –Riforma Berlinguer), il travagliato percorso elaborativo della riforma dell’istruzione secondaria superiore è durato quasi sette anni: è iniziato con l’emanazione della citata legge delega 28 marzo 2003, n. 53 (Riforma Morattti); ha ricevuto una prima definizione nel Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione…”; ha subito alcune modifiche sostanziali apportate dall’art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ( Decreto Bersani) che ha soppresso i licei “economico” e “tecnologico”, previsti dal D. Lgs 226/2005, e ha reintrodotto nell’istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali; e, infine, è pervenuto alla definizione dei Regolamenti di riordino secondo quanto disposto dall’art. 64 sopra menzionato, per corrispondere alla esigenza prioritaria di dare efficacia ed efficienza al sistema educativo.

Sembra in sostanza che sia stato possibile approvare la riforma dell’istruzione secondaria superiore soltanto grazie alla necessità di mettere ordine nei conti della gestione del servizio scolastico. Una riforma che nasce, quindi, in un contesto di forte riduzione della spesa e con il ricorso allo strumento dell’innovazione a costo zero o, come si suole dire , “senza maggiori oneri per lo Stato”. A tal fine, nelle premesse e nei singoli articoli dei Regolamenti si rinvengono più volte formule che ricordano il contesto finanziario in cui si opera. Inoltre gli articoli finali (art. 16 per il regolamento dei licei e art. 9 per gli altri due) contengono la seguente prescrizione: “All’attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2008, n.133 (cioè, le riduzioni di spesa)”.
Per quanto riguarda il contenuto dei Regolamenti le soluzioni adottate rappresentano, in buona parte, la sintesi delle sperimentazioni attivate da molte scuole superiori nel ventennio precedente, sperimentazioni che erano state oggetto di ampio dibattito anche nei precedenti tentativi di riforma ai fini della individuazione delle esperienze di maggiore efficacia. Si fa riferimento ad alcune soluzioni che avevano raggiunto un notevole grado di condivisione nel mondo scolastico, quali, in particolare, la riduzione del numero complessivo dei percorsi di studio dell’istruzione secondaria superiore, la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze affidata alle istituzioni scolastiche autonome, la riduzione del carico orario annuale complessivo delle discipline, la previsione della quota di autonomia, la realizzazione, negli istituti tecnici e professionali, di metodologie basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti, la gestione dei processi in contesti organizzati, il rapporto organico con il mondo del lavoro e delle professioni. In merito al numero dei percorsi di studio si ritiene che la riduzione operata sia apprezzabile rispetto alla attuale situazione notevolmente inflazionata dalle sperimentazioni, ma di modeste dimensioni rispetto ai percorsi ufficiali degli ordinamenti soppressi, ove si considerino le numerose articolazioni e le possibili opzioni dei nuovi percorsi.
Nelle premesse dei Regolamenti è sempre menzionato il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica), ma – va evidenziato – nelle soluzioni adottate per il riordino non se ne rileva un’adeguata coerenza con le prescrizioni in esso contenute. In proposito sembra doversi constatare, ancora una volta, una certa difficoltà ad adottare pienamente lo strumento dell’autonomia scolastica per il rinnovamento della scuola italiana. Infatti, la definizione dei nuovi ordinamenti degli studi secondari non segue del tutto il modello delineato dall’articolo 8 del D.P.R. 275/99, che pone una chiara distinzione nei curricoli tra “la quota nazionale obbligatoria e il relativo monte ore annuale” e “la quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche”.
I Regolamenti prevedono invece due possibilità: la “quota di autonomia” e, negli istituti tecnici e professionali, anche “gli spazi di flessibilità”.
La prima si ottiene con la modifica o la riduzione del curricolo nazionale che non deve, comunque, superare una percentuale prestabilita dell’orario complessivo di ciascuna disciplina e la seconda consiste nell’esercitare un’opzione, inclusa in un apposito elenco nazionale , in sostituzione del percorso degli indirizzi. Sono soluzioni che pongono alle istituzioni scolastiche scelte non facili da fare e difficoltà di attuazione per l’inadeguatezza degli organici.
I Regolamenti vanno letti unitamente al Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226 riguardante il riordino del secondo ciclo, in quanto ne modificano diverse norme e ne costituiscono un completamento (vedasi in proposito l’art. 15 del Regolamento dei licei, che abroga numerosi articoli del D.Lgs. 226/2005).
Si ha in tal modo una lettura congiunta, certamente non facile, dalla quale ricavare un quadro complessivo e anche dettagliato del riordino del secondo ciclo di istruzione. Si tratta di Regolamenti delegati emanati ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), che possono essere adottati, sulla base di espressa previsione di legge, anche per l’emanazione delle norme generali regolatrice della materia e l’abrogazione delle norme vigenti.

A completamento del quadro riformatore dovranno essere emanati specifici decreti interministeriali del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la disciplina delle seguenti materie:
1. le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali (non si comprende quale potrà essere il contributo del Ministero dell’economia e delle finanze);
2. l’articolazione delle cattedre in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascun percorso liceale e per ciascun indirizzo degli istituti tecnici e professionali;
3. gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
4. la definizione di elenchi nazionali delle opzioni per l’ulteriore articolazione degli indirizzi degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
5. l’indicazione di criteri generali per l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno degli istituti tecnici (diversamente dai licei per i quali i criteri saranno dettati con decreto del solo Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

Gli istituti tecnici per il settore tecnologico e gli istituti professionali per il settore industria e artigianato sono dotati di un ufficio tecnico “con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. Nei licei può essere costituito un comitato scientifico e, negli istituti tecnici e professionali, un comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive per l’organizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità e, per gli istituti tecnici e professionali, anche di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo.
Entrambi i comitati saranno composti da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica, e, nei licei, anche da rappresentanti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali possono, inoltre, costituire dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali costituiscono, inoltre, istituzioni di riferimento per gli Istituti Tecnici Superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , “con l’obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese”.
I Regolamenti, infine, prevedono specifiche norme riguardanti il monitoraggio e la valutazione di sistema dei percorsi di studio, nonché disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e “misure nazionali di sistema idonee a sostenere l’aggiornamento del personale della scuola, dirigenti, docenti e personale amministrativo, e ad informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi”.



Il Regolamento sui licei comprende i percorsi di studio per i settori artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. All’art. 3, comma 2 è previsto il rinvio ad altro regolamento da adottare sempre ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/89, per la riorganizzazione delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e a indirizzo sportivo. I percorsi liceali hanno durata quinquennale e si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno. Le caratteristiche di ciascun settore con i relativi indirizzi, le eventuali opzioni e l’orario annuale delle attività e degli insegnamenti, sono indicate nell’art. 4 per il liceo artistico, nell’art. 5 per il liceo classico, nell’art. 6 per il liceo linguistico, nell’art. 7 per il liceo musicale e coreutico, nell’art. 8 per il liceo scientifico, e nell’art. 9 per il liceo delle scienze umane. In merito alle finalità formative il comma 2 dell’art. 2 precisa che “i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi , ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. Al comma 7 dello stesso art. 2 si prevede che i licei possono stipulare intese con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e con i percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Nel piano dell’offerta formativa i licei possono organizzare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, “attività e insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo,culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale”.(art. 10, comma 2, lettera c)
Il Regolamento consta di 16 articoli e di 10 Allegati, che riguardano:
A- il profilo culturale, educativo e professionale dei licei;
B-C-D-E-F-G- le tabelle dei piani degli studio dei licei;
H- gli insegnamenti attivabili sulla base dell’offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all’istituzione scolastica;
I- la tabella di confluenza dei percorsi di studio di scuola secondaria superiore previgente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento;
L- la tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dei percorsi di istruzione secondaria di 2° grado dell’ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dei percorsi liceali del nuovo ordinamento.
“Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente”.( art.11,comma 3)



Il Regolamento sugli istituti tecnici comprende i percorsi di studio per il settore economico (art.3) e per il settore tecnologico (art.4).
I primi si articolano in due indirizzi:
a. Amministrazione, finanza e marketing (B1);
b. Turismo (B2).

I secondi si articolano in 9 indirizzi:
a. Meccanica, meccatronica ed energia (C1);
b. Trasporti e logistica (C2);
c. Elettronica ed elettrotecnica (C3);
d. Informatica e telecomunicazione (C4);
e. Grafica e comunicazione (C5) ;
f. Chimica, materiali e biotecnologie (C6);
g. Sistema moda (C7);
h. Agraria, agroalimentare e agroindustria (C8);
i. Costruzioni, ambiente e territorio (C9).

Mediante l’utilizzo degli spazi di flessibilità gli indirizzi possono essere “ulteriormente specificati in opzioni secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera d)”. I percorsi di studio degli istituti tecnici hanno durata quinquennale, tranne quello finalizzato al conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” della durata di sei anni, già prevista dal previgente ordinamento, da conseguire negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo “agraria, agroalimentare e agroindustria”.
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione. I percorsi di studio si sviluppano: in un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; in un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; e in un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.
L’art. 2, comma 1, precisa che “l’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”.
Nello stesso art. 2 si prevede, al comma 3, la collaborazione degli istituti tecnici con le strutture accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali “anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione”.
Il Regolamento consta di 10 articoli e di 4 Allegati, che riguardano:
A- il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli istituti tecnici;
B- gli indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del “settore economico” per gli indirizzi B1 e B2;
C- gli indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del “settore tecnologico” per gli indirizzi C1,C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9;
D- la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente.

“Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte” (art. 6, comma 4).



Il Regolamento sugli istituti professionali comprende i percorsi di studio per il settore dei servizi (art.3) e per il settore industria e artigianato (art.4). I primi si articolano in quattro indirizzi:
a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1);
b. Servizi socio-sanitari (B2);
c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3);
d. Servizi commerciali (B4).

I secondi si articolano in due indirizzi:
a. Produzioni industriali e artigianali (C1);
b. Manutenzione e assistenza tecnica (C2). Mediante l’utilizzo degli spazi di flessibilità gli indirizzi “possono essere ulteriormente specificati in opzioni secondo quanto previsto dall’art.8, comma 4, lettera c)”.
I percorsi di studio degli istituti professionali hanno durata quinquennale. L’orario complessivo annuale è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione. I percorsi di studio si sviluppano: in un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; in un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; e in un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.
L’art. 2, comma 1, precisa che “l’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”.
Ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali inclusi nel repertorio nazionale, l’art. 2, comma 3, prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, sulla base di apposite linee guida. Nella fase transitoria di attesa dell’emanazione degli atti di competenza anche delle Regioni, l’art. 8, comma 5, prevede che “gli istituti professionali possono continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno”.
Il Regolamento consta di 9 articoli e di 4 Allegati, che riguardano:
A- Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale per gli istituti professionali ;
B- Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del “settore dei servizi” per gli indirizzi B1,B2,B3 e B4 ;
C- Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del “settore industria e artigianato” per gli indirizzi C1 e C2 ;
D- Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall’ordinamento previgente. “Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte” (art. 6, comma 4).

A conclusione dell’illustrazione dei provvedimenti si ritiene di dover fare una notazione sulla stesura dei Regolamenti che sembra provenire da due diverse mani: una per il Regolamento dei licei e l’altra per i Regolamenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Ciò comporta la mancanza di omogeneità sia nell’architettura dei Regolamenti (una per i licei e l’altra per i tecnici e professionali) sia nella formulazione delle norme che disciplinano la medesima materia (a volte diversa) sia, infine, anche nelle soluzioni previste per la disciplina dei medesimi aspetti del servizio scolastico.
Pertanto è di tutta evidenza quanto l’assenza di omogeneità possa nuocere per la comprensione dei testi, per la comparazione dei sistemi formativi e per i complessi adempimenti di competenza delle istituzioni scolastiche.
Per quanto concerne le disposizioni di natura amministrativa si ritiene meritevole di menzione la circolare ministeriale n.17 del 18 febbraio 2010 riguardante l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado relativa all’anno scolastico 2010/2011, emanata dalla Direzione generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica. La circolare conferma le disposizioni della precedente circolare n. 3 del 15 gennaio 2010 sul periodo di presentazione delle richieste di iscrizione fissato tra il 26 febbraio e il 26 marzo 2010, ed impartisce ulteriori istruzioni in merito alle procedure di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado.
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime, in quanto l’iscrizione alle classi successive avviene d’ufficio, salvo domanda di trasferimento ad altra scuola. Gli studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di 1° grado, statali e paritarie, devono presentare domanda di iscrizione, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, all’istituto secondario di secondo grado prescelto. La domanda va presentata materialmente alla scuola media frequentata, che provvederà a trasmetterla, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine, all’istituto di destinazione. In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010, e dalla programmazione regionale dell’offerta formativa.

Giovanni Trainito

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