La sentenza n. 200 della Corte Costituzionale e il Regolamento: un commento e una sintesi
I risultati del braccio di ferro tra Regioni e Ministero dell'Istruzione e il Regolamento sulla riorganizzazione della Rete scolastica nel commento tecnico di Osvaldo Roman.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 24 giugno 2009
1) La Sentenza n. 200 del 24 giugno 2009 della Corte Costituzionale formulata sulla base dei quesiti posti dalle Regioni, abrogando le norme di cui alle lettere f-bis e f-ter del comma 4 dell’art. 64 della legge 133/08 rappresenta e affronta solo un primo e preliminare aspetto di quella che dovrà essere, presso la stessa Corte, una valutazione compiuta e complessiva del processo di delegificazione realizzato con tale articolo.
2) I ricorsi proposti dalle Regioni si limitavano a contestare, in vari modi, una eventuale invasione, operata dall’art. 64, nel campo della materie attinenti la legislazione concorrente di competenza regionale, ma non ponevano infatti alcun quesito circa la natura e la legittimità del processo di delegificazione che, sempre a partire dall’art. 64, investiva le materie attinenti le norme generali sull’istruzione. Al momento della Sentenza della Corte i Regolamenti non erano ancora entrati in vigore e all’epoca dei ricorsi prodotti dalle Regioni poteva essere contestata solo la formulazione dell’art. 64 della legge 133/08 e del successivo art. 4 della legge 169/08.
3) La mancata entrata in vigore dei Regolamenti, approvati il 27 febbraio 2009 dal CdM e controfirmati dal Presidente della Repubblica il 20 marzo 2009, non può essere attribuita a una permanenza dei medesimi presso la Corte dei Conti cosi prolungata quanto incredibile e peraltro ancora pubblicamente immotivata. Essa deve essere attribuita essenzialmente alla scelta di sottrarli a ogni valutazione, anche indiretta, della Corte Costituzionale in quella sede di giudizio. La Corte, non nel dispositivo, perché non era materia presente nei ricorsi, ma nella parte descrittiva, ha esaminato i criteri proposti per la delegificazione al comma 4 dell’art. 64:
a) razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata a una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4) La Corte, unitamente alla suddetta abrogazione ha riconosciuto l’appartenenza all’area delle norme generali sull’istruzione delle materie elencate dalla lettera a) alla lettera f) dell’art. 64. La valutazione, comparativa con il Piano programmatico e con i Regolamenti, della correttezza dei criteri e dei principi delegificanti la normativa attinente le norme generali sull’istruzione non è stata oggetto di una specifica valutazione. Né poteva esserlo in assenza dei Regolamenti che l’attuavano né di un richiamo alla coerenza e legittimità del Piano Programmatico rispetto all’art.64, da parte dei ricorsi regionali.
5) La Sentenza n. 200/2009 della Corte Costituzionale non ha pertanto confermato niente in materia di coerenza, completezza e legittimità dei criteri chiamati alle lettere da a) a f) dell’art. 64 in relazione alla concreta stesura del Piano programmatico e dei conseguenti Regolamenti. Tale valutazione, dovrà essere fatta nell’esame dei successivi ricorsi sui Regolamenti che già sono stati, o potranno essere, presentati alla Corte attraverso i TAR o le stesse Regioni.
6) Su tali materie in via di principio, nella parte ricognitiva della Sentenza, la Corte ha riconosciuto che la regolamentazione per delegificazione rientra tra le regolamentazioni che l’art.117 della Costituzione, al comma 6, riconosce come competenza statale sulle materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. In tale ambito rientrano le norme generali per l’istruzione. Però tale regolamentazione delegificante ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, deve indicare i criteri direttivi e le norme da abrogare. Rispetto a una prossima verifica di tali prescrittive indicazioni, solo per fare alcuni esempi, si può notare che la scuola dell’infanzia e l’anticipo delle sue iscrizioni, regolato da legge, non è neppure nominato all’art. 64. Così come il superamento totale della vigente organizzazione didattica della scuola primaria basata sul TEAM con il maestro unico. Inoltre si potrà capire perché il maestro unico, con 24 ore di lezioni settimanali, di cui all’art. 4 della legge 169/2008 non è minimamente previsto nel relativo Regolamento. Oppure perché l’organizzazione vigente del tempo pieno, regolamentata per legge, sia stata così seriamente modificata pur non essendo trattata nell’art.64. Ciò in particolare in ordine alla possibilità delle compresenze che neppure il piano programmatico peraltro metteva in discussione. Anche la dimensione dei tagli all’organico della scuola primaria, con il superamento totale del TEAM risulta molto più consistente di quella prevista nella stessa relazione tecnica all’art. 64.
Il Regolamento sulla riorganizzazione della Rete scolastica.
7) Il Regolamento sulla riorganizzazione della Rete scolastica formulato ai sensi dell’art.64, comma 4 della legge 133/08 è stato emanato con il D.P.R. n. 81, uscito sulla G. U. il 3 luglio 2009, ed è entrato in vigore dal successivo 4 luglio. Il regolamento non sembra modificato rispetto a quello approvato in seconda lettura dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio 2009. Con tutta evidenza questo Decreto non tiene conto dell’effetto abrogativo prodotto dalla Sentenza della Corte uscita il giorno precedente sulla stessa G.U. Non so se tale incongruenza potrà essere sanata nei prossimi giorni con un errata corrige. Del resto proprio all’articolo 1, comma 1, del Regolamento si prevede che “alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione dell’Università e della ricerca, adottato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata”. Non è un caso che tale Intesa prevista entro il 15 giugno non si sia realizzata ed è del tutto prevedibile che un’Intesa non realizzata, forse perché il relativo Regolamento non era ancora vigente, possa realizzarsi ora che il Regolamento quasi certamente non esiste più.
8) Anche la norma introdotta con il comma 17 dell’art.25 del D.L. n.78 con cui si modifica, riferendola alla prima lettura dello schema di Regolamento, la modalità di previsione della scadenza della delega per l’adozione dei Regolamenti di delegificazione, già stabilita dall’art.64, quarto comma, in dodici mesi dall’entrata in vigore di quel decreto, se approvata dal Parlamento probabilmente potrà meritare ulteriori attenzioni. Infatti l’articolo 76 della Costituzione indica la necessità della definizione nella legge delegante di termini certi e prestabiliti per la delega assegnata al governo. In questo caso con tale modifica il termine per l’esercizio della delega delegificante sarebbe unicamente affidato alla discrezionalità del governo.
Per approfondire:
• La sentenza della Corte costituzionale.
Osvaldo Roman