Il giallo delle detrazioni fiscali nel DDL sulla Buona Scuola
Nei vari passaggi testuali, dal decreto al DDL, solo gli iscritti alle scuole paritarie beneficeranno delle detrazioni fiscali previste dalla Buona Scuola.
L’art.17 del DDL n. 2994 tratta della detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Il testo la riferisce inequivocabilmente a tutti gli alunni e studenti frequentanti il sistema nazionale di istruzione con l’esclusione della scuola secondaria superiore per la quale un’analoga detrazione è già prevista della lettera e), comma 1 dell’art. 15 del DPR 917/1986 citato.
La Relazione illustrativa del disegno di legge governativo con un interpretazione errata della normativa in vigore, presenta il disposto dell’art. 17 come esclusivamente riferito alle scuole paritarie facendo da sponda ad una Relazione tecnica che aveva, già nelle prime versioni rese note, calcolato gli oneri relativi con un esclusivo riferimento alle scuole paritarie. Anzi nelle precedenti versioni del relazione tecnica al DDL tale scelta aveva comportato un titolo della rubrica dell’articolo riferito appunto solo alle scuole paritarie (Misure per la sostenibilità delle scuole paritarie) in contrasto con quello presente nel DDL (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).
Infatti nella Relazione illustrativa l’art. 17 è presentato come segue: “Dispone una detrazione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione che fanno parte del sistema nazionale di istruzione e, quindi, delle scuole paritarie. Quanto alle statali la norma chiarisce all’ultimo periodo, che tale detrazione non è cumulabile con quella già prevista per le erogazioni liberali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione. Difatti il contributo volontario già oggi beneficia della detrazione di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che dispone la detraibilità delle erogazioni liberali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, oltre che per l’edilizia e per l’innovazione tecnologica.”
Tale Relazione non si riferisce direttamente alla lettera i-octies dell’art. 15, comma 3 del DL n. 917/1986, citata nell’art. 17, bensì all’insieme delle modifiche che la legge n. 7/2007 ha apportato a quel Decreto. L’art. 17 stabilisce invece una non cumulabilità della detrazione prevista con le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche stabilita dal comma i-octies dello stesso art. 15, comma 1. Ma tali detrazioni riguardano tutte le scuole statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione. Il seguente testo dimostra l’illogica attribuzione della detrazione prevista dal comma i-octies alle sole scuole statali, in quanto essa riguarda chiaramente anche le scuole paritarie:
“ a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: “i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
È del tutto evidente che il richiamo all’incumulabiltà previsto dall’art. 17 riguardi “le erogazioni liberali” a favore di tutte le scuole statali e paritarie e non già quelle riguardanti solo le scuole statali. Ne consegue che per tutti gli studenti delle scuole statali e paritarie la detrazione per le “spese di frequenza” non può cumularsi con quella per “le erogazioni liberali”.
Appare dunque discriminatorio escludere dal beneficio della detrazione delle spese di frequenza tutti gli studenti delle scuole statali che non hanno effettuato “erogazioni liberali”, ma hanno sostenuto “spese di frequenza”, equiparate nella Relazione ad erogazioni liberali. Allo stesso modo appare irragionevole presumere la non esistenza di erogazioni liberali da parte degli studenti delle scuole paritarie.
A questo quadro va aggiunta, inoltre, la non conformità della Relazione illustrativa con la Relazione tecnica al DDL. E questo, in un punto di non poco conto, allorché quantifica la detrazione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Ma i 400 euro sono la soglia massima su cui calcolare il 19% di detrazione prevista dall’art.15 del Testo Unico sulle imposte sui redditi. La Relazione tecnica interpreta correttamente la modifica che l’articolo 17 apporta all’art.15,comma 1, del DPR n.917del1986. Essa infatti calcola una spesa a regime nel 2017 di 66,4 mln (pari al 19% di 400 euro per 874.000 studenti). Se la detrazione, invece di essere il 19% di questo massimale fosse di 400 euro per ognuno degli 874.000 studenti considerati, servirebbero circa 350 milioni a regime.
Ma vediamo quanto stabilito dalla legge di Parità.
La legge di parità (62/2000 ai commi 9,10,11,12) aveva istituito per gli studenti delle scuole statali e paritarie borse di studio di pari entità tra paritarie e statali. I 154 mln previsti per lo stanziamento annuo erano ripartiti secondo criteri di reddito stabiliti con un apposito DPCM (erogazione anche con detrazioni fiscali).
Il capitolo 3044 del MEF è stato azzerato dal 2011 a seguito dei tagli apportati da Tremonti alle Regioni a statuto ordinario (fatte salve le regioni a statuto speciale) la sua consistenza, nel 2015 risulta di 14,4 milioni.
Se si vuole fare davvero una buona scuola bisognerebbe forse ripristinare le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla stessa legge che regola la parità mantenendosi, allo stesso tempo, agevolmente entro i tetti di spesa previsti.
Approfondimenti
AC 2994 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
*** Immagine in testata di Finanza online
Osvaldo Roman