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Competenze di cittadinanza al termine della media: come certificarle?

Pubblicato il: 14/12/2010 17:01:57 -


Gli insegnanti della scuola media Mazzini individuano collegialmente quali sono le competenze che i loro alunni dovranno raggiungere, le definiscono concettualmente e le descrivono con un linguaggio che sia leggibile erga ommes e soprattutto dai loro alunni. Ma si darà il caso che gli insegnanti della scuola media Garibaldi giungano a risultati diversi. Come fare?
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Tra alcuni mesi le nostre scuole medie si troveranno di fronte a una difficoltà che, ormai da alcuni anni a questa parte, non solo non ha trovato una soluzione, ma che la competente autorità – come si suol dire! – non ha alcuna intenzione di risolvere. Nella scuola media, com’è noto, sono stati reintrodotti i voti, per le valutazioni periodiche e finali, e la certificazione delle competenze al termine dell’esame di Stato. Per i particolari, si vedano in progress i relativi provvedimenti: dl 137/08, convertito e modificato dalla legge 169/08; il dpr 122/09; l’atto di indirizzo dell’8 settembre 2009; la cm 49/10. In quest’ultima leggiamo: “L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (legge 169/08, art. 3, c. 4)”. “A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (dpr 122/09, art. 3, c. 8)”.

Il tutto sembrerebbe scontato se… E il “se” è più che d’obbligo! Il fatto è che un conto è parlare di competenze, altro conto è invece indicare di quali competenze si tratta. E su questo punto la documentazione ministeriale è del tutto carente. Ciascun insegnante di buona volontà, se è solito lavorare secondo la strategia del curricolo, è in grado di definire quali potrebbero essere le competenze che i suoi studenti dovrebbero acquisire al termine del percorso, ma… Ed è su questo “ma” che, come si suol dire, casca l’asino! E che a cadere sia proprio il nostro ministero?!

Mi spiego meglio. Un conto è che il nostro insegnante di buona volontà individui, definisca e descriva competenze – si tenga conto dei verbi adottati – altro conto è che sia il Miur l’autorità competente a farlo! Di fatto, è compito dell’autorità centrale adoperarsi in tal senso. Nel dpr 122, regolamento per la valutazione degli alunni, all’articolo 8, comma 6, leggiamo testualmente: “Con decreto del Miur, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del dpr 275/99, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell’istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto-legge 137/08 e a quelle del presente regolamento”. Tutti ci domandiamo: quand’è che questi annunciati modelli saranno adottati? Quando il relativo decreto sarà pubblicato?

Gli insegnanti di buona volontà della scuola media Mazzini sono assolutamente capaci, sulla base della loro professionalità e della copiosa documentazione che circola in materia, di individuare collegialmente quali sono le competenze che i loro alunni dovranno raggiungere, definirle concettualmente (una competenza non è un insieme di saperi né un insieme di abilità, ma un loro risultato operativo) e descriverle con un linguaggio che sia leggibile erga ommes e soprattutto dai loro alunni. Ma si darà il caso che gli insegnanti di buona volontà della scuola media Garibaldi giungano a risultati diversi. Il che non è affatto un male in sé, ma rende “illeggibili” i certificati rilasciati in quanto diversi, non omogenei, quindi non attendibili (l’attendibilità è uno dei cinque criteri che conferiscono certezza a una valutazione, o certificazione che sia; gli altri sono: accettabilità, affidabilità, trasferibilità, validità).

E al Miur una circostanza di questo tipo è ben nota. Basti ricordare che il modello di certificazione delle competenze del nuovo esame di Stato conclusivo dell’istruzione di secondo grado (legge 425/97 e dpr 348/98), varato per la prima volta con il dm 450/98, comunque assolutamente inidoneo a certificare competenze, così recitava: “I modelli delle certificazioni integrative del diploma hanno carattere sperimentale e si intendono adottati limitatamente agli esami scolastici 1998/99 e 1999/2000”. Il che stava a significare che il ministero nel giro di due anni avrebbe dovuto individuare, definire e descrivere le competenze terminali dei singoli corsi di studio. Un appuntamento assolutamente mancato! Fatto sta che il medesimo modello “sperimentale” non solo è stato reiterato ben oltre l’anno scolastico 99/2000, ma addirittura è diventato definitivo… dopo una sperimentazione quinquennale, con il dm 8/06, dove all’articolo 4 leggiamo che “le disposizioni di cui al presente decreto hanno carattere permanente”! A quando le competenze terminali di fine quinquennio? Forse la “riforma epocale” in atto ce ne darà sollecita risposta?!

Insomma, se tanto mi dà tanto, quanto dovremo aspettare perché il Miur individui, definisca e descriva le competenze terminali dei due esami di Stato, dell’istruzione secondaria superiore e dell’istruzione media? Non ci è dato sapere! Resta pur sempre il fatto che i nostri insegnanti della scuola media sono tenuti a fare appello alla loro buona volontà e a inventarsi competenze che non sono… di loro competenza! Per non dire dell’altro pasticcio, per cui le competenze debbono anche essere certificate con i voti, come abbiamo letto nel citato passo della cm 49/10. Se la valutazione decimale già mal si adatta all’accertamento delle conoscenze, è assolutamente inidonea a certificare competenze per le quali, una volta accertate, (una competenza, quindi, non può ottenere un voto negativo! Una competenza c’è o non c’è!) occorrono puntuali e sintetiche formulazioni verbali. Altra cosa poi riguarda la consuetudine di individuare alcuni livelli utili a distinguere il grado di dimostrazione concreta della competenza; e in tal caso il livello di base è pur sempre quello della essenzialità (da non confondere con la sufficienza che allude pur sempre a una soglia minima tra quelle accettabili).

In tale carenza di disposizioni in materia di competenza, l’unica disposizione certa che abbiamo è quella che riguarda le competenze conclusive dell’obbligo di istruzione decennale, di cui alla legge 296/06, articolo 1, comma 622 (innalzamento dell’obbligo di istruzione), al dm 139/07 (descrizione delle competenze) e al dm 9/10 (modello di certificazione). Si tratta di traguardi che possono e debbono essere assolutamente considerati dagli insegnanti dell’intero ciclo obbligatorio in una prospettiva di continuità e di verticalità degli apprendimenti. Pertanto, nella carenza normativa relativa alle competenze terminali della terza media, sarà opportuno che queste vengano declinate da quelle già puntualmente descritte relative alla terminalità dell’intero percorso obbligatorio. Per esempio, sarà opportuno considerare che i quattro assi pluridisciplinari, di cui al biennio obbligatorio, possono essere ricondotti alle tre aree altrettanto pluridisciplinari di cui al dm 31 luglio 2007 (stagione Fioroni), anche considerando che il dpr 89/09 (stagione Gelmini) non altera di fatto l’organizzazione disciplinare precedente. Pertanto l’area linguistico-artistico-espressiva, di cui al citato dm del 2007 può ricondursi all’asse dei linguaggi, l’area matematico-scientifico-tecnologica ai due assi matematico e scientifico-tecnologico, l’area storico-geografica all’asse storico-sociale.

Analoga operazione potrebbe essere effettuata per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, o meglio le competenze chiave per l’apprendimento permanente, declinate e descritte nel dm 139/07 in considerazione di quanto indicato dalla Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006. Si tratta di competenze che riguardano i cittadini tutti, non solo noi italiani, ma tutti quelli dei 27 Paesi dell’Unione europea. Pertanto, deve essere cura di tutti i sistemi scolastici europei adoperarsi perché i loro cittadini-studenti le acquisiscano integralmente. Ovviamente, non è detto che un giovane italiano di 14 anni le possa acquisire in modo compiuto, ma è opportuno che vi si avvicini per quanto la sua età lo consenta. Si tenga anche conto che la nuova disciplina Cittadinanza e Costituzione e il nuovo modo di intendere la Condotta di un tempo come Comportamento, se interpretati e condotti con il coinvolgimento dell’intero consiglio di classe, costituiscono un contributo indispensabile per perseguire un obiettivo di carattere civile e altamente socializzante. A tal fine, le competenze chiave di cittadinanza, di cui al dm 139/07, potrebbero essere curvate e declinate come “competenze trasversali per il vivere insieme” in modo cooperativo e produttivo.

Nel documento allegato viene proposto un modello di certificazione delle competenze da utilizzare al termine degli esami di Stato di terza media. Va sottolineato che, trattandosi di competenze trasversali di cittadinanza, non costituiscono tout court l’esito di una prova d’esame, ma di una paziente e lunga serie di osservazioni che si dispiegano per tutto il biennio degli studi, se non degli interi otto anni, purché in qualche modo sia stata garantita la continuità con le osservazioni effettuate nelle classi della scuola primaria. Le singole competenze sono state descritte tenendo conto delle competenze di fine obbligo, di cui al citato dm 139/07, che così le raggruppa e le definisce:
COSTRUZIONE DEL SÉ (sviluppo e costruzione della identità personale): Imparare ad imparare; Progettare
IL SÉ E L’ALTRO (sviluppo e costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri): Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile
IL SÉ E LE COSE (costruzione di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale): Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare l’informazione.

Tali competenze sono puntualmente riportate nell’allegato per i necessari confronti e per tutte le considerazioni del caso. Segue un modello di certificazione per ciascuna delle tre macrocompetenze, costruito su tre livelli, ESSENZIALE, o iniziale o di base, ESPERTO, o intermedio, ECCELLENTE, o avanzato.

Per concludere, devo un particolare ringraziamento agli insegnanti della Scuola Media “Giovanni XXIII” di Grottaminarda (Avellino) e al suo dirigente, Angelo Cobino, il cui intelligente e paziente lavoro sulle competenze ha costituito lo stimolo per i miei approfondimenti.

Per approfondire:
Modello di certificazione delle competenze da utilizzare al termine degli esami di Stato di terza media

Maurizio Tiriticco

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