Che pasticcio questo registro elettronico
L’adozione e l’obbligatorietà dei registri elettronici scolastici ha dato un ulteriore colpo alla faticosa gestione scolastica, non solo perché si vogliono fare “le nozze con i fichi secchi”, ma anche perché il registro ha forza probatoria e come tale deve possedere requisiti tecnici e formali certi che garantiscano gli istituti scolastici e gli studenti.
Il registro è presente nella scuola in due versioni: il registro di classe (per tutti i professori della classe e rivolto a tutti gli studenti della classe) e il registro del professore (con le annotazioni e le valutazioni del professore su ognuno dei suoi allievi).
Finora, questi registri sono stati presenti nella scuola nell’esclusiva forma cartacea. L’Agenda digitale e il processo di smaterializzazione hanno come obiettivo la “trasformazione” del cartaceo in digitale. I tempi della trasformazione dipendono dalla complessità dei problemi e dalle loro relative soluzioni.
Vediamo quali sono le caratteristiche del registro elettronico (usiamo il singolare perché pensiamo che nella trasformazione al digitale occorra procedere per passi e quindi per la via più semplice che è quella dell’eliminazione del registro del professore).
È obbligatorio?
1. Sì, ai sensi del Decreto n.95/2012 in Legge 135/2012 (e della relativa proroga al 1/09/2013 della Nota MIUR n. 1682/10/2012);
2. lo è lo stesso senza Piano (Regolamento) e senza risorse (promesse), tenendo conto che costa di più del cartaceo (tra software, formazione, tecnologie e gestione);
3. lo è a prescindere dalla delicata questione della “privacy”, dell’archiviazione e della conservazione dei dati per il valore probatorio che rivestono sia il registro di classe che quello del professore (sono entrambi atti pubblici, vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 715 dei 31 gennaio 2011, Cass. Penale sez. V, sentenza 21 settembre 1999 n. 12862 e Tribunale di Roma, sentenza 11 ottobre 2004).
Quale valore probatorio?
1. In caso di contenzioso sulle risultanze di uno scrutinio, il professore ha l’onere della prova (e quindi la scuola);
2. occorre dimostrare quale sistema di gestione dati si è utilizzato e se fosse ben gestito il trattamento dei dati e la sua privacy;
3. se gli atti pubblici interessati (i registri di cui sopra) fossero impugnabili a seguito di una querela di falso (quindi, la delicata questione della firma digitale);
4. se i dati fossero archiviati e conservati con le tutele e le cautele del caso (vedi il Codice di amministrazione digitale, il cosiddetto CAD);
5. se i formati di scrittura e di lettura fossero a tutti accessibili in ogni momento ai fini della comunicazione scuola-famiglia.
La fragilità delle scuole. La scuola è sola…nella sua autonomia!
1. Innovare a costo zero nell’autonomia;
2. le scuole d’Italia non sono tutte uguali;
3. i software delle società di servizio non sono all’altezza della situazione e non garantiscono la corretta gestione dei dati;
4. pur avendo un PC per aula (come promesso dal MIUR, la sicurezza dei dati sarebbe in balia degli studenti e della ‘forma mentis’ migrante del docente);
5. pur avendo dei tablet, l’efficienza della rete wifi dipenderebbe dal cablaggio delle scuole, oggi lungi dall’essere in fibra ottica;
6. la complessità della firma digitale di ogni professore e del collegio perfetto.
E chi più ne ha, più ne metta…ma certamente “non si fanno le nozze con i fichi secchi” e l’obbligo del registro elettronico deve misurarsi con la possibilità di risolvere i problemi di questi punti elenco altrimenti la responsabilità civile – ed eventualmente penale – del responsabile del procedimento ricade esclusivamente sulle spalle del dirigente scolastico e dei docenti coinvolti. Un analogo problema si presenta nella “vexata quaestio” dei libri digitali.
Come diceva il direttore editoriale di una grande e storica casa editrice:
“Noi non abbiamo nulla contro i libri elettronici! Ma i libri di testo cartacei sono il risultato di una macchina perfetta che ha formato generazioni producendo prassi ordinate, efficienti ed efficaci. Ora, il digitale è il futuro, senza dubbio, ma sarebbe sensato sostituire la vecchia macchina perfetta con una macchina altrettanto efficiente ed efficace, altrimenti si rischia di generare il caos”.
Anche per il registro elettronico ci vuole una soluzione efficace e non si può semplicemente trasferire il problema della digitalizzazione all’autonomia delle scuole, sarebbe una “non soluzione”.
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Immagine in testata di adamr / freedigitalphotos.net (licenza free to share)
Arturo Marcello Allega