Dove sono i dati sulla formazione professionale dei corsi regionali?
I corsi sperimentali di formazione professionale di durata triennale organizzati dalle Regioni sono stati realizzati sulla base di una normativa contraddittoria e lacunosa. E non sono stati pubblicati dati ufficiali per misurarne i risultati.
Presento questa nota per incoraggiare una ricerca in materia. Lo faccio pur nella consapevolezza che è già molto arduo trovare tracce del nuovo obbligo di istruzione nel concreto funzionamento della scuola secondaria superiore.
Come è noto l’obbligo di istruzione di almeno 10 anni, attualmente vigente, è stato introdotto dal comma 622, della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) a decorrere dall’a.s. 2007-2008, ed è stato regolamentato con il Decreto del Ministro della P. I del 22 agosto 2007, n.139, con il Decreto Interministeriale (MPI- M.L.P.S) del 29 novembre 2007 e con le Linee guida del MPI del 27 dicembre 2007. I corsi sperimentali di formazione professionale di durata triennale, di cui all’articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, dalla stessa legge Finanziaria erano stati confermati fino alla messa a regime del nuovo obbligo. Sempre in forza del comma 624, le strutture che realizzano tali percorsi dovevano essere accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con le modifiche alla suddetta normativa, introdotte alla Camera dal Decreto legge 112/08, convertito nella legge 133/08, sino a quando una Regione non avrà approvato la propria legge sulla formazione professionale secondo le disposizioni di cui del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 continueranno a operare in quella Regione, come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione, i corsi sperimentali di formazione professionale di durata triennale, di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto.
Attualmente restano dunque pienamente in vigore sia le disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 relative all’accreditamento da parte delle Regioni delle strutture formative chiamate a svolgere i corsi sperimentali, sia le linee guida del 27 dicembre 2007.
La certificazione dell’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 139/07 deve garantire l’acquisizione dei saperi e delle competenze articolati in conoscenze e abilità secondo quanto stabilito nel suddetto decreto. L’articolo 2 del D.I. 29 novembre 2007, adottato dal Consiglio dei Ministri richiamando quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedeva che nella prima fase di attuazione dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art.1, comma 1, del Regolamento adottato con il DM n. 139/07, per gli anni formativi 2007-2008 e 2008-2009, le strutture formative accreditate dalle Regioni avrebbero dovuto rispondere a precisi criteri generali.
Al momento credo che non risulti da nessuna pubblicazione ufficiale se nella realizzazione dei ricordati corsi sperimentali di formazione professionale di durata triennale, siano state applicate in tutte le Regioni le disposizioni sopra richiamate, concernenti l’accreditamento dei centri abilitati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, e in quali casi questo non sia invece avvenuto.
Non è nemmeno noto se tali disposizioni risultino applicate nella predisposizione dei bandi che le Regioni hanno emanato per la realizzazione dei Corsi relativi all’anno formativo 2008-2009.
Mi sembra sussistere un ampio spazio per una specifica ricerca sul campo anche perché agli studenti potrebbe essere stato proposto come assolvimento dell’obbligo un tipo di formazione che non soddisfa ai requisiti previsti dall’ordinamento vigente. E la questione potrebbe avere un certo rilievo.
Osvaldo Roman