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Appunti di cultura della sicurezza (2)

Pubblicato il: 21/03/2011 17:41:48 -


Un contributo per una corretta pista di lettura delle norme sulla sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro.
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Come promesso nell’articolo pubblicato lo scorso 15 febbraio si ritorna a parlare di sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro. Se ne riparla in attesa dell’emanazione (prossima?) del Decreto Ministeriale necessario alla contestualizzazione del D.Lgs 81/2008 con la specificità organizzativa presente del sistema scolastico (art. 3 comma 2). Se ne ritorna a parlare cercando di offrire una panoramica sul quadro normativo d’insieme e come, in questo, andrà a collocarsi la scuola.

La riflessione che si propone in questa puntata, così come in quelle che seguiranno, è compiuta attraverso gli “occhiali” del diritto del lavoro, strumento che aiuta la comprensione dinamica di ogni organizzazione lavorativa, sensibile alle implicazioni d’ordine economico, politico e sociale, capace di evidenziare gli elementi caratterizzanti, i vari soggetti protagonisti e le azione attuate, nel tempo, nei vari contesti.

Il D. Lgs. 81/2008 invita tutto il sistema scolastico a compiere un duplice ragionamento: il primo vede la scuola intesa come luogo di lavoro animato da un milione di lavoratori, dagli studenti quando vi svolgono attività assimilabile a quella lavorativa, e da oltre “diecimila datori di lavoro”; il secondo fa riferimento al ruolo attivo del sistema scolastico nella promozione sociale del valore del lavoro e della centralità della sua tutela. Percorsi da intendersi per nulla disgiunti uno dall’altro.

I valori della cultura della sicurezza non sono nuovi al sistema scolastico considerato elemento cardine già dalle norme precedenti il D.Lgs. 626/94. Ma le “urgenze” e le preoccupazioni dell’adempimento, magari perseguito prevalentemente solo nei suoi aspetti formali, hanno tenuto defilati i termini squisitamente culturali ed educativi, caratterizzando la lettura del problema esclusivamente in modo “formal-normativistico”, mossa dalla preoccupazione che fosse trovata soluzione all’equazione “kelseniana” norma=sanzione, a scapito delle implicazioni organizzative e di metodo utili, soprattutto, alla comprensione complessiva di ciò che avviene nell’ambiente lavorativo.

Ora l’esplicita integrazione degli elementi promozionali e culturali nella disciplina della sicurezza, operata dalla Legge 123/2007 prima e dal D.Lgs. 81/2008 poi, consiglia di completare lo scenario delle norme mettendo in evidenza la loro particolarità. Senza entrare nel tema specifico del “carattere diseguale” del Diritto del Lavoro, si può ben dire che il D. Lgs. n. 81/2008, come lo fu il D.lgs, 626/1994, appartiene a quella tipologia di norme denominate “legislazione di sostegno”. In questa categoria si ritrovano tutte le norme della famiglia del diritto del lavoro. Prime tra tutte sono da indicare la Legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) e la Legge n. 533/73 (fonte della disciplina del processo del lavoro). Queste provengono direttamente dalla carta costituzionale o nascono (come lo fu il D.Lgs. 626/94) dalla spinta delle direttive di origine comunitaria. Sono interventi che assolvono il ruolo di “riequilibrare” situazioni di disparità sostanziale presenti nel tessuto sociale in un determinato periodo storico.

Sulla base dei principio di parità sostanziale (art. 3 comma 2) il D.Lgs. 81 si colloca al termine di un sentiero costituzionale che parte dall’art. 1 (Fondamento della Repubblica) e passa per l’art. 4 (Diritto al lavoro), l’art. 32 (Tutela della salute), l’art. 35 (Tutela del lavoro e cura della elevazione professionale) e il già richiamato art. 41 (Libertà dell’iniziativa economica nel rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana).

Insieme con le norme del Codice civile (soprattutto gli artt. 2050 e 2087) e del Codice Penale (specializzanti sono gli artt. 437, 451, 589 e 590), Il D. Lgs. 81/2008 completa, in tema di sicurezza, il quadro normativo d’insieme che Repubblica mette in campo “per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

In questo scenario, l’art. 11 del D.Lgs. 81/2008 caratterizza con maggior enfasi il ruolo sociale del sistema scolastico in cui il valore della cultura del lavoro e della sua tutela viene vissuto non solo in sede dello specifico adempimento normativo ma anche, nel rispetto dei principi propri delle scuole, nella sua coerente declinazione all’interno dei processi di apprendimento.

Quanto rappresentato può essere considerato come uno degli elementi di riferimento per la valutazione delle azioni promosse dall’Amministrazione al riguardo, a partire da quella del 22 febbraio scorso.

Arrivederci alla prossima puntata.

Tonino Proietti

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