I precari esclusi
Quali sono le categorie di docenti escluse dal piano di assorbimento del precariato scolastico previsto dalla “Buona scuola”?
Uno degli obiettivi del Governo con il disegno di legge sulla “Buona Scuola” è eliminare le graduatorie provinciali dei supplenti, decretando il definitivo superamento della stagione del precariato scolastico in Italia.
Questa soluzione è certamente condivisibile, in quanto consentirà ad un numero cospicuo di docenti (se ne prevedono 100.703 inclusi nelle liste dei precari della scuola primaria, media e superiore oltre ai vincitori dell’ultimo concorso a cattedre) di raggiungere il traguardo del posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato.
Vale comunque la pena di evidenziare le criticità che nel disegno di legge sono contenute, in relazione ad alcune categorie di docenti precari, i quali resteranno esclusi dalle immissioni in ruolo previste dal provvedimento legislativo.
Il piano straordinario di assunzioni limita l’intervento ai posti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado escludendo, quindi, i posti della scuola dell’infanzia.
Il rinvio dell’assunzione degli insegnanti della scuola dell’infanzia (il cui numero non dovrebbe superare le 23.000 unità) sembra essere sine die, con grave pregiudizio per l’intera categoria, la quale non si capacita delle motivazioni di detta soluzione, che appare, ictu oculi, penalizzante; l’unico riferimento allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale della scuola dell’infanzia rimane quello contenuto nel comma 13 dell’art. 10 del disegno di legge, laddove si ribadisce l’applicazione dell’art. 399, comma 1, del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Dall’individuazione dei soggetti che il Governo ha previsto di assumere a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2015/2016 restano, altresì, esclusi:
1. i precari c.d. di seconda fascia, vale a dire gli abilitati;
2. i precari inseriti nelle graduatorie di istituto;
3. gli idonei del concorso bandito nell’anno 2012.
Questi ultimi (pari a circa 4200 docenti) in applicazione dell’art. 10 comma 18 del disegno di legge oggetto di esame, saranno assunti a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e per gli anni scolastici successivi sino all’esaurimento dei soggetti aventi titolo.
Il dichiarato e paventato rinvio potrebbe determinare l’insorgenza di profili di incostituzionalità, in quanto la norma appare irragionevole – per effetto di trattamenti differenti rispetto a situazioni uguali – determinando un vulnus della coerenza interna dell’ordinamento giuridico, perché manca una giustificazione alla preannunciata deroga alla norma che prevede, a partire dal 1° settembre 2015, la perdita di efficacia delle graduatorie del concorso bandito nell’anno 2012.
In proposito, va qui richiamato il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale era stato previsto che gli idonei, ovvero i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario dell’anno 2012, avevano titolo, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori di concorso.
Con l’attuale previsione normativa il principio declinato nel DM (mutuato dall’art. 15 del DL 12 settembre 2013, n. 104, che aveva previsto la definizione di un piano triennale straordinario di assunzioni per il personale docente su posti vacanti e disponibili per il triennio 2014-2016) verrebbe palesemente violato e disatteso, in considerazione della circostanza che la norma di cui all’art. 10, comma 2, del disegno di legge si limita ad assumere, con contratto a tempo indeterminato, solo “i vincitori presenti… nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti a cattedre” bandito nell’anno 2012 eludendo, in questo modo, le speranze di quanti erano stati precedentemente individuati come soggetti aventi titolo alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Non va trascurato che, per effetto del già citato DM n. 356 del 2014, una parte dei docenti idonei ha, nel corrente anno scolastico, già beneficiato dell’immissione in ruolo e conseguentemente gli altri idonei “realizzerebbero” esclusivamente una discriminazione inaccettabile ed ingiustificata. Ulteriore profilo di riflessione – ma nel contempo anche di approfondimento giuridico dal punto di vista della disparità e dell’irrazionalità contenuta nella disposizione – risiede nella circostanza che gli idonei di cui si argomenta hanno partecipato ad un concorso fortemente selettivo, articolato in varie fasi, che ha visto, tra i candidati respinti, molti docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
Proviamo ora ad ipotizzare cosa potrebbe accadere con l’applicazione di questa norma.
I docenti respinti a seguito delle prove concorsuali dell’anno 2012 ma iscritti nelle graduatorie ad esaurimento matureranno, con effetto dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, l’immissione in ruolo, mentre i docenti risultati idonei a seguito della procedura concorsuale dell’anno 2012 saranno esclusi.
A questi si aggiungono i precari d’istituto (stimabili in più di 50 mila unità), che hanno prestato servizio per diversi anni scolastici, per i quali il Governo non fornisce alcuna risposta. Ciò, malgrado il 26 novembre 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbia condannato lo Stato italiano “per abuso di precariato nella scuola”, avendo lo stesso autorizzato – in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali – il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale docente, “senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali”, pregiudicando la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, eventualmente subito, a causa di un siffatto rinnovo.
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Immagine in testata di Il journal
Mario Angelini