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A margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 200

Pubblicato il: 17/07/2009 18:33:09 -


La recente pronuncia della Consulta mette a rischio la programmazione dell’offerta formativa da parte delle Regioni?
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Dopo la pubblicazione della sentenza n. 200 del 24.6.2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una parte dell’art. 64 della legge 133/08, gli organi di informazione hanno riportato dichiarazioni di segno opposto delle parti in causa. Da un lato le 9 Regioni ricorrenti, che hanno voluto cogliere nella pronuncia della Consulta un segnale di freno alla politica di “tagli” perseguita dal Governo nazionale. Dall’altro, il ministro Gelmini, secondo cui la sentenza non intacca l’impianto complessivo dell’art. 64, che ne uscirebbe addirittura rafforzato.

Proviamo a fare chiarezza sulla questione, partendo dai principi affermati nella decisione…

Va precisato, in via preliminare, che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale solo di quelle disposizioni dell’art. 64 che fanno riferimento al piano di ridimensionamento della rete scolastica (lett. f-bis e f-ter del comma 4), trattandosi di una materia di specifica competenza regionale. Secondo i giudici, infatti, non appare plausibile che il nuovo testo dell’art. 117 Cost. (quale risultante dopo la riforma del Titolo V) abbia voluto privare le Regioni di una funzione già a esse conferita, sul piano amministrativo, in forza della delega contenuta nell’art. 138 del d.lgs. 112/98, attuativo della c.d. Legge Bassanini (legge 59/1997).

In definitiva, afferma la Consulta che si è in presenza di una materia rientrante nella potestà legislativa concorrente (l’istruzione) ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost., per la quale lo Stato non può esercitare alcun potere regolamentare ai sensi del successivo 6° comma, ma è solo legittimato a fissare i principi fondamentali cui devono attenersi le Regioni.

La decisione ha, invece, ritenuto infondati i motivi di ricorso riferiti ai commi 3 e 4, lett. da a) a f) del medesimo art.4, ritenendo trattarsi di norme generali (per le quali è pacifica la competenza legislativa esclusiva dello Stato, con il connesso potere regolamentare) dirette, nel loro insieme, ad assicurare unitarietà e uniformità all’ordinamento scolastico su tutto il territorio nazionale.

Così stando le cose, si può concludere che entrambi i contendenti affermano una parte di verità, anche se appare pacifico che il risultato più importante è senz’altro quello conseguito dal Governo, che potrà quindi dar corso ai “tagli” ipotizzati dal piano programmatico triennale attuativo della legge 133/08, di cui il risparmio conseguente alla manovra relativa ai punti di erogazione del servizio scolastico rappresenta solo una minima parte.

Si tratterà, ora, di verificare le conseguenze della pronuncia sul regolamento approvato con d.p.r. 20.3.2009, n. 81, che il caso ha voluto fosse pubblicato nella stessa data della sentenza (2.7.2009) il cui art. 1 è dedicato alla riorganizzazione della rete scolastica.

Sul piano formale, si dovrebbe ritenere che detto art. 1 non possa sfuggire alle conseguenze della pronuncia di incostituzionalità, trattandosi di materia sottratta alla potestà regolamentare dello Stato. Sul piano sostanziale, peraltro, va pure sottolineato come la norma in questione demanda a una successiva Intesa in sede di Conferenza Unificata la definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, sancendo di fatto la competenza delle Regioni in materia, così come affermato dai giudici costituzionali. L’impressione è che tale disposizione possa essere mantenuta nella sua formulazione attuale, potendosi, al limite, ritenere che con l’art.1 d.p.r. 81/09 lo Stato abbia inteso definire i principi fondamentali della materia.

Ma, a parte le soluzioni di carattere tecnico-giuridico, preoccupa la circostanza che, a tutt’oggi, l’Intesa (che doveva intervenire entro il 15.6.2009, ai sensi dell’art.64, comma 4-quinquies della legge 133/08) non è stata stipulata. Mentre, d’altro canto, l’atteggiamento conflittuale che si è venuto a determinare tra Stato e Regioni rischia di rimandare sine die la soluzione del problema concernente la programmazione dell’offerta formativa da parte delle Regioni, con ricadute negative sull’intero sistema scolastico.

L’auspicio, ovviamente, è quello di essere smentito dagli accadimenti dei prossimi mesi.

Ruggiero Francavilla

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