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L’Istruzione nel Federalismo fiscale (3)

Pubblicato il: 24/11/2010 17:01:16 -


Un po’ di chiarezza e qualche aggiornamento sul federalismo fiscale nelle politiche educative. Osvaldo Roman indaga per Education 2.0 opacità e dubbi sulle competenze nella gestione delle risorse scolastiche.
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Lo Schema di decreto legislativo diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard di Comuni, Città metropolitane e Province (Atto n. 240), ottenuta l’Intesa della Conferenza Unificata ha ricevuto il parere favorevole del Parlamento. Si deve segnalare che, al favorevole pronunciamento dell’ANCI e dell’UPI, si è contrapposto il rifiuto delle Regioni con la motivazione che: 1) sul piano procedurale il decreto legislativo dovrebbe rappresentare l’esito e non la fonte di un ulteriore rinvio a successivi DPCM (in attuazione di quanto disposto dalla legge 42/2009, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale”); 2) i costi standard vengano definiti unitamente alla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Infatti lo schema di decreto legislativo si limita a disciplinare i soggetti abilitati e il percorso metodologico e procedurale da intraprendere ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, i quali saranno elaborati da parte della Società per gli studi di settore (Sose Spa), e successivamente adottati, per ciascun Comune e Provincia, attraverso Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sulla questione dei fabbisogni standard di Province e Comuni è intervenuta anche la Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali (Doc. XXVII, n. 22), la quale, fra gli allegati realizzati dalla COPAFF (Commissione tecnica per il federalismo fiscale) riporta, per la funzione dell’istruzione, un’analisi delle spese correnti e in conto capitale delle amministrazioni comunali e provinciali relative alle funzioni fondamentali (dati in euro relativi al 2008):

Per quanto riguarda le Regioni, i trasferimenti statali destinati al fondo unico (4.894.895.458 di euro) sono ripartiti a seconda del ministero erogante. Secondo i dati riportati nella Relazione del Ministro Tremonti, con riferimento all’anno finanziario 2008, provengono dal MEF 3.974 milioni pari all’81% del totale.

Tra le voci di trasferimenti per l’istruzione considerate ai fini del fondo unico si possono segnalare:
1) Il sostegno all’istruzione per l’assegnazione di borse di studio (capitolo 3044 del MEF) pari a circa 155 milioni di euro (117,3 nel 2010).
2) Il finanziamento del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e per il diritto allo studio (cap. 1695 del MIUR) per 152 milioni di euro.

Va tuttavia evidenziato che nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, nel cap. 3044 sono allocati 33,1 milioni di euro – 84,2 milioni di euro in meno rispetto alla legge di assestamento 2010. Analogamente il capitolo 1695 del MIUR risulta nel 2011 portato a 25,7 milioni, con una riduzione di 74,00 milioni rispetto all’assestamento 2010. È lecito domandarsi se in tal modo alle Regioni, e da queste ai Comuni, non saranno trasferite altro che le briciole.

Invece, tra gli stanziamenti del 2008 destinati a favore delle Regioni, i capitoli per i quali andrebbero assicurate modalità di finanziamento permanente per consentire la fiscalizzazione, sono:
• il cap 7243 del Ministero dell’Interno (103.2990.998 di euro), finalizzato a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché la fornitura di libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore.
• Il cap. 7160 del Miur (100.000.000 di euro nel 2008 e 2009) finalizzato all’attivazione dei piani di edilizia scolastica e al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici.

Analogamente a quanto accaduto per il 2010 per il cap. 7160 dello stato di previsione del MIUR per il 2011, nel cap. 7243 del Ministero dell’Interno è cancellato – e non è ancora certo il ripristino – lo stanziamento in conto competenza (che nel 2010 era stato di 103 milioni di euro).

Nella Relazione del governo l’edilizia scolastica è considerata fra i trasferimenti alle Regioni da fiscalizzare. Va ricordato che, in base alla legge 23 del 1996 (c.d. “Legge Masini”) le Regioni, relativamente all’ammortamento statale dei mutui, redigevano i piani regionali con i quali si indicavano alle province e ai Comuni i destinatari dei mutui stessi. Invece, dopo il 2002, i mutui sono stati in genere sostituiti da finanziamenti diretti del Cipe o dei ministeri dell’Istruzione o delle Infrastrutture, distribuiti poi con ripartizione regionale. L’ultimo piano straordinario del maggio 2010 (di 358,4 milioni) prevede infine lo scavalcamento totale delle Regioni, con una assegnazione diretta agli enti locali da parte del Ministero delle Infrastrutture, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni.

In virtù di quanto esposto, vien fatto di chiedersi: in base a quali criteri potranno essere definiti i livelli essenziali delle prestazioni? Quale sarà la spesa inizialmente fiscalizzata e quali i destinatari di questa fiscalizzazione: le Regioni (che a loro volta la fiscalizzeranno a favore dei Comuni e delle Province) o invece direttamente i Comuni e le province proprietari degli immobili e obbligati alla loro fornitura e manutenzione?

Ciò è tanto più importante se si considera che le 3 fasi della fiscalizzazione delle funzioni fondamentali di comuni e province dovrebbero avviarsi nel triennio 2011-2013.

Infine, su circa 50 miliardi di spesa per l’istruzione iscritti nel bilancio del MIUR, sono poco più di 500 i milioni destinati alla fiscalizzazione in base alle competenze trasferite e alle attuali corrispondenti postazioni finanziarie di bilancio. La Relazione governativa ha invece ignorato i contributi destinati alla scuole paritarie, mai trasferiti alle regioni, nonostante sia una competenza amministrativa loro assegnata già dal D.lgvo 112/98.

Di fronte a tale situazione non è dunque un caso che nelle ultime sedute la Conferenza Unificata abbia rifiutato l’Intesa sullo Schema di Decreto riguardante il federalismo fiscale municipale e abbia rinviato l’Intesa sullo Schema di Decreto riguardante “l’autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

Osvaldo Roman

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