Resterà valida la circolare sugli organici della scuola?

“Mi piacerebbe avere un parere autorevole, magari di Osvaldo Roman, che si è occupato espressamente di questo problema, riguardo la circolare sugli organici, impugnata dalle Regioni alla Corte Costituzionale, da associazioni e FLC CGIL al TAR del Lazio. In particolare, quanto è realistica l’ipotesi che per gli incarichi a tempo determinato per il prossimo anno scolastico, possano essere riconfermati gli organici dello scorso anno?
Grazie
Marilena Iacomelli”

Ci sono molti ricorsi pendenti sia presso la Corte Costituzionale sia presso il TAR del Lazio. Entro il mese di luglio sarà molto probabilmente chiarito se l’art. 64 della legge 133/08 è stato applicato male (TAR) oppure se è incostituzionale (Corte Costituzionale). Questa seconda eventualità mi sembra molto possibile perché il quesito si può semplificare come segue: o le materie di cui si occupano i Regolamenti, nel processo di delegificazione previsto dal suddetto art. 64, riguardano materie che afferiscono alle “norme generali dell’istruzione” oppure si tratta di materie collocate nella legislazione concorrente attribuita dal nuovo Titolo V alle Regioni. Nel primo caso dovrebbe essere ribadito dalla Corte che le norme generali sull’istruzione non possono essere trattate in via regolamentare ma solo con leggi ordinarie e al limite con leggi delega e con i relativi decreti delegati. Nel secondo caso non vi è dubbio: la regolamentazione di tali materie spetterebbe alle Regioni. In entrambi i due casi citati o nella loro coesistenza non dovrebbe sussistere alcuna possibilità di sopravvivenza per l’art. 64.

Come è ormai largamente noto, quasi tutti gli organi di stampa ne hanno parlato, la normativa che tratta la delegificazione è estremamente precaria. Del Piano programmatico che doveva indirizzarla è stata di recente (TAR del Lazio) riconosciuta l’inesistenza giuridica. I regolamenti in questione non risultano adottati tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La scadenza dei dodici mesi prevista dal medesimo articolo 64 per la loro adozione è avvenuta il 25 giugno 2009. Le circolari, a partire dalla n. 4 del 15 gennaio 2009 che regolava le iscrizioni per finire alla n. 38 del 2 aprile che trasmetteva il Decreto interministeriale sugli organici, si riferivano a Regolamenti giuridicamente inesistenti in quanto non ancora adottati previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per questo e per altri motivi sono state contestate presso il Tar del Lazio e il loro annullamento è possibile in occasione della prossima riunione di tale organismo prevista per il 13 luglio 2009. Sempre che nel frattempo non intervenga la sentenza della Corte Costituzionale che dopo l’udienza del 9 giugno può arrivare da un momento all’altro.

Come si comprende ci sono molte possibili variabili in campo ed è assai difficile prevederne oggi un esito certo. Quello che si può dire con certezza è che le irregolarità prodotte in questa vicenda dal governo prima e dall’ amministrazione poi, sono moltissime. Se l’art. 64 sarà dichiarato incostituzionale tutta l’impalcatura gelminiana decadrà e dovranno essere ripristinate nell’organico di diritto le condizioni preesistenti nello scorso anno scolastico. Se invece subirà modifiche parziali, ad esempio la non generalizzazione del maestro unico in tutte le classi della scuola primaria le conseguenze sugli organici potrebbero non essere immediate e manifestarsi solo nei prossimi anni.

In ogni caso rimane il problema della scadenza della delega e della conseguente decadenza di tutta la normativa prodotta. Su questo tema sentiremo cosa risponderà il governo nei prossimi giorni in Parlamento in relazione all’ Interpellanza proposta dal PD. Su tale materia gli ambienti ministeriali stanno imbastendo singolari teorie. E fin troppo evidente che quando l’art. 64, al comma 4, stabiliva: “Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto… si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico”, “adozione” volesse significare “entrata in vigore” non ripetuta nel testo che partiva dal richiamo di un’altra entrata in vigore, quella del decreto legge. Del resto se non fosse così è mai possibile immaginare che qualunque tipo di legislatore abbia potuto concepire di lasciare all’esecutivo la scelta dei tempi dell’entrata in vigore di una legge dalla cui attuazione dipendevano scadenze ineludibili legate all’inizio del nuovo anno scolastico?

I suoi interrogativi quindi, e quelli di migliaia di suoi colleghi, avranno una risposta certa entro un paio di settimane.

Osvaldo Roman