Neve a Roma: i docenti chiedono chiarezza al Sindaco
Appello al Sindaco Alemanno: per favore si informi in modo che la prossima ordinanza sia più chiara perché negli ambienti della scuola è il panico!
Sorgono spontanei dubbi e domande tra insegnanti, alunni e genitori informati, poiché alcune norme contrattuali non prevedono, per i docenti, l’obbligo di insegnamento nel caso di sospensione dell’attività didattica.
Che cosa significa, esattamente, sospendere le attività didattiche? Che non si andrà avanti con il programma scolastico? Che i genitori sono liberi di non portare i figli a scuola? Che non sarà necessario dover giustificare l’assenza? Una serie di dubbi e domande che ne pongono altre: perché sospendere le lezioni seppur in presenza di un solo alunno? Che cosa potranno fare i docenti in classe, se non possono andare avanti con i programmi?
Leggiamo dai comunicati stampa che per la prevista nevicata: “professori a scuola: domani e sabato nel territorio del Comune di Roma le scuole rimarranno aperte, ma per il rischio neve la didattica sarà sospesa in modo da dare la possibilità ai genitori che lo vorranno di lasciare i figli a casa senza che perdano le lezioni”. Dall’Assessorato alla famiglia del Campidoglio giungono precisazioni per i docenti: “i professori sono quindi tenuti a recarsi al lavoro, come ogni altro giorno, anche per assicurare il controllo dei ragazzi che eventualmente domani e sabato si recheranno comunque a scuola”. Se i professori non andranno a scuola, quindi, dovranno giustificare l’assenza. Nessun obbligo di giustificazione, invece, per i ragazzi eventualmente non presenti in aula.
Ora, esattamente come il primo cittadino, già in passato taluni Dirigenti scolastici avevano fantasticato di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all’orario di insegnamento, circostanza che si è dimostrata confliggere non solo con le norme del CCNL 2002-05, art. 26 e 27, ma anche con la Sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987, la quale recita: “nel periodo di sospensione dell’attività didattica, possono essere effettuate solo le ‘attività funzionali all’insegnamento’ di carattere collegiale eventualmente previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio e, comunque, nel rispetto del monte orario previsto dal contratto: 40 ore per il Collegio e 40 ore di massima per i consigli di classe”.
Concetta Di Lunardo