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Osservatorio su norme e leggi della scuola/3

Pubblicato il: 01/12/2009 16:48:06 -


Una utile rassegna delle norme e delle leggi sulla scuola emanate nel corso del mese di ottobre 2009. (Pubblichiamo anche le leggi di settori diversi dall’istruzione, che contengono norme sul servizio scolastico). A cura della Redazione.
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Nell’Osservatorio su norme e leggi della scuola, il 29 settembre scorso, è stata pubblicata una Rassegna della normativa sulla scuola, emanata o in corso di preparazione nell’attuale Legislatura, al fine di dare un’informazione completa delle modifiche che sono intervenute o che stanno per intervenire nella disciplina del Sistema nazionale di istruzione.

La Rassegna pubblicata si riferisce al periodo intercorrente tra il mese di maggio 2008 (inizio della XVI Legislatura) e il mese di settembre 2009.

Volendo continuare in questa attività anche per i mesi successivi, in modo da tenere aggiornati i nostri lettori sulle novità, si ritiene utile pubblicare periodicamente delle brevi Rassegne che fanno il punto della produzione normativa in un determinato periodo di tempo.

Iniziamo con questa breve Rassegna riferita al mese di ottobre 2009.

Il provvedimento più significativo adottato dal Governo in questo mese è quello attuativo della “riforma Brunetta”. Si tratta del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 concernente “l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2009. Il Decreto consta di 74 articoli ripartiti in 5 titoli: il primo di un solo articolo (art.1) riguardante i “Principi generali”; il secondo dall’art. 2 al 16 contiene le norme sulla “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance”; il terzo (artt. 17-31) disciplina “Merito e Premi”; il quarto, il più cospicuo con ben quarantuno articoli dal 32 al 73, introduce “Nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; il quinto, l’ultimo, formato dal solo art. 74 prevede “Norme finali e transitorie”.

Il comma 2 dell’art.1 elenca gli obiettivi che il decreto si prefigge, e precisamente: “una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo nonché la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”.

Il provvedimento si indirizza anche alle scuole e alle università in quanto comprese tra le “Amministrazioni pubbliche” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento delle amministrazioni pubbliche”. In proposito l’art. 74. comma 4, del Decreto Legislativo 150/2009 prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del Decreto al personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’art.14 (Organismo indipendente di valutazione della performance) nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale”.

La maggior parte delle norme contenute nel Decreto modificano la precedente normativa del citato D.Lgs. 165/2001 e pertanto richiedono una lettura sistematica nell’ambito del contesto normativo in cui si inseriscono. È auspicabile che in breve tempo il Governo emani un testo unico che raccolga le diverse norme, quelle originariamente contenute nel decreto e rimaste in vigore e quelle introdotte o modificate con il nuovo.

Altro provvedimento di cui è opportuno riferire, è il Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 contenente “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009- 2010”. Il Decreto contiene un solo articolo che vieta la trasformazione dei contratti a tempo determinato per le supplenze in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, nel contempo, esclude la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell’immissione in ruolo. Come si può rilevare, la norma consta di due parti, nella prima si fa una affermazione del tutto superflua, perché se il rapporto nasce a tempo determinato non può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato, salvo che non lo disponga una successiva norma di legge, che in quanto ius superveniens prevale anche nei confronti della disposizione de quo. Nella seconda parte la norma interviene in maniera concreta facendo venir meno dei benefici economici che da lungo tempo vengono assicurati al personale precario, e cioè l’aumento retributivo per anzianità. Ciò, peraltro, appare in contraddizione con la finalità dei contratti a tempo determinato che, si afferma nell’art. 1, sono “necessari per la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”, cosa che, invece, richiederebbe una maggiore stabilità del personale e un sistema di passaggio, da realizzare mediante una rigorosa valutazione della professionalità acquisita, dal contratto a tempo determinato al rapporto a tempo indeterminato. In sostanza, anche questo decreto legge ha la finalità principale di realizzare economie e, in questo caso, a carico del personale precario.

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati per la conversione in legge, sono state apportate diverse modifiche di cui si riferirà dopo la pubblicazione della relativa legge di conversione.

Per quanto riguarda la normativa secondaria, di competenza dell’Amministrazione, si segnala, per la sua rilevanza ai fini delle scelte delle famiglie per i percorsi scolastici dei propri figli dopo l’uscita dalla scuola secondaria di primo grado, la circolare ministeriale (prot n. 10873 del 26 ottobre 2009) che ha fissato il termine per le iscrizioni relativo all’anno scolastico 2010/2011 al 27 febbraio 2010, un mese dopo a quello degli altri anni. Lo spostamento si sarebbe reso necessario per lo svolgimento di attività di informazione sui regolamenti di riordino della scuola secondaria superiore.

Altra circolare, la n. 86 del 22 ottobre 2009 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, dispone la rilevazione per l’anno scolastico 2010/2011 da parte dell’INVALSI degli apprendimenti nelle seconde e quinte classi della scuola primaria e nelle prime e terze classi della scuola secondaria di primo grado. La rilevazione riguarderà tutti gli alunni delle predette istituzioni, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione.

Si è ancora in attesa dell’emanazione dei Regolamenti sulla riforma dei licei, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale. Attualmente si trovano all’esame del Parlamento che dovrà esprimere un parere sui testi deliberati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri; nel frattempo sono stati acquisiti i pareri del CNPI e delle Regioni; si attende anche il parere del Consiglio di Stato che si esprimerà sugli aspetti giuridici delle norme in essi contenuti; infine si dovranno attendere la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Redazione

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