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Osservatorio su norme e leggi della scuola/4

Pubblicato il: 12/01/2010 12:42:18 -


Una utile rassegna delle norme e delle leggi sulla scuola emanate nel corso del mese di novembre 2009. (Pubblichiamo anche le leggi di settori diversi dall’istruzione, che contengono norme sul servizio scolastico).
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Alla fine del mese di novembre, con l’emanazione della legge 24 novembre 2009, n. 167 si è concluso il percorso parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 concernente “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010” (pubblicato nella nostra rassegna del mese di ottobre).

L’originario testo del decreto-legge, costituito da un solo articolo con quattro commi, è stato ampliato notevolmente con l’inserimento di disposizioni riguardanti la disciplina di materie anche diverse da quella del personale. Nel testo coordinato del decreto-legge e della legge di conversione, pubblicato in allegato, si contano infatti ben sei articoli con numerosi commi, che modificano la normativa contenuta in precedenti leggi anche recenti. In particolare, si indicano: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; la legge 3 maggio 1999, n. 124; la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 605); il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76; la legge 10 dicembre 1997, n. 425. Per una migliore comprensione delle disposizioni contenute nel testo coordinato è necessario che la lettura delle nuove norme avvenga nel contesto della normativa in cui si inseriscono.

L’articolo 1 contiene norme riguardanti il personale precario della scuola, docente e ATA, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, dell’utilizzo in progetti della durata triennale promossi dalle regioni, dell’inserimento nelle graduatorie a esaurimento anche con la possibilità di trasferire la propria posizione in provincia diversa da quella prescelta, della sanatoria di titoli di abilitazione o di specializzazione conseguiti a seguito di ammissione con riserva ai relativi esami. Sono norme che si possono definire di carattere amministrativo perché attengono alla gestione del personale e mirano alla soluzione di problemi transitori in attesa di una stabilizzazione del personale. A tal fine è da apprezzare il disposto del comma 4-quinquies dell’art. 1 che prevede il divieto di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento da parte dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di insegnamento o classi di concorso. È evidente l’intento di porre termine all’operatività delle graduatorie ad esaurimento in modo da dare avvio al reclutamento del personale mediante regolari procedure concorsuali.

L’articolo 1-bis contiene alcune disposizioni di carattere finanziario finalizzate a reperire risorse nell’ambito dei bilanci delle istituzioni scolastiche e dello stato di previsione della spesa del Ministero. Ciò – si evince dalla norma – nell’intento di sostenere il processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, la valorizzazione del merito e del talento degli studenti e l’innovazione tecnologica presso le scuole statali. A tal fine si prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, con la conseguente riassegnazione all’apposito capitolo del bilancio del Ministero, di tutte le somme trasferite dallo Stato alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi. Nel periodo successivo si prevede, inoltre, che “Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre”. Probabilmente questa disposizione è da intendersi nel senso che la restituzione dovrà avvenire a prescindere dalla mancata utilizzazione, dato che non sarebbero trascorsi tre anni dalla loro ricezione. In tal caso ci si chiede però per quale motivo costringere le scuole a restituire delle somme da poco tempo riscosse, per le quali non hanno avuto il tempo necessario per progettarne la relativa utilizzazione è da ritenere, comunque, che la questione potrà essere chiarita nel decreto del Ministro previsto dal comma 2.

L’articolo 1-ter riguarda la materia dei libri di testo. Infatti, esso contiene una integrazione all’articolo 5, comma 1, secondo periodo , del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, integrazione finalizzata a determinare le ipotesi di “specifiche e motivate esigenze” previste dal citato articolo 5 al fine di derogare al disposto della validità delle adozioni fissata in cinque anni per la scuola primaria e in sei anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Le ipotesi indicate dall’articolo 1-ter sono esclusivamente le esigenze “connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet”. In merito alla nuova disciplina sull’adozione dei libri di testo, non si può sottacere che, pur nella considerazione dell’importanza dell’obbiettivo di contenere le spese per le famiglie, le disposizioni emanate sono così dettagliate e minuziose da porre forti limiti alle istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia didattica di loro competenza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia scolastica”. Ancora una volta si deve registrare una notevole divergenza tra le dichiarazioni verbali di volontà politica a sostegno dell’autonomia scolastica e gli atti concreti, quasi sempre di indirizzo amministrativo, che impediscono la piena attuazione dell’autonomia scolastica. Questa schizofrenia, da tempo rilevata da molti osservatori, ha generato e genera, in buona parte, la paralisi della scuola italiana.

L’articolo 1-quater tratta dell’anagrafe degli studenti, apportando due significative integrazioni al testo dell’articolo 3 , comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”. La norma originaria prevede la costituzione dell’Anagrafe nazionale degli studenti presso il MIUR mediante “il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria”. Tale testo viene adesso integrato dall’articolo 1-quater nel seguente modo: dopo le parole “dei singoli studenti” inserire le seguenti “dei dati relativi alla valutazione degli studenti”, e , alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo “il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica”. Considerato che la popolazione studentesca ammonta a circa 9 milioni, non è difficile immaginare l’entità dei dati che dovrebbero confluire al Ministero. Poiché il comma 2 dell’articolo 3, che viene modificato, prevede anche la costituzione delle Anagrafi regionali degli studenti, non si comprende la necessità di far pervenire al MIUR un numero così elevato di dati personali, specie di quelli sensibili e giudiziari. Non sembra inoltre che la motivazione della prevenzione e del contrasto della dispersione scolastica, che peraltro si può combattere meglio in sede locale mediante un effettivo coordinamento dell’attività delle istituzioni idonee a operare nel territorio, possa giustificare un’operazione così penetrante nella privacy delle persone. Una schedatura di siffatta dimensione dovrebbe preoccupare i genitori per il futuro dei propri figli.

L’articolo 1-quinquies contiene norme sugli esami preliminari agli esami di Stato, materia attualmente disciplinata dall’articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”. L’articolo in questione integra il testo originario disponendo che devono sostenere l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno anche “i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame”. Si tratta di norma finalizzata ad assicurare parità di trattamento rispetto agli altri candidati esterni tenuti a sostenere l’esame preliminare.

L’articolo 2 prevede l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

Tra i provvedimenti amministrativi di natura normativa emanati dal MIUR nel corso del mese di novembre si ritiene meritevole di segnalazione la definizione dei criteri per la prosecuzione delle sezioni “primavera” relative all’anno scolastico 2009-2010. Come è noto, l’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”. In sostanza, si vuole sopperire alla insufficiente offerta di servizi educativi per la prima infanzia da parte dei Comuni, consentendo l’accoglienza di bambini da due a tre anni in sezioni “primavera” allocate nelle scuole dell’infanzia o in asilo nidi sulla base di specifici progetti. L’istituzione delle sezioni dovrà avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto n. 9 dell’11 novembre 2009 a firma del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, decreto adottato dopo la definizione dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Province autonome il 29 ottobre 2009.

Per quanto riguarda i Regolamenti relativi alla riforma dei licei, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale le Commissioni istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno ancora espresso il prescritto parere, in quanto attendono di conoscere quello del Consiglio di Stato riguardante gli aspetti giuridici delle norme in essi contenuti.

Giovanni Trainito

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