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Appunti di cultura della sicurezza (3)

Pubblicato il: 13/04/2011 17:07:13 -


Se si tiene conto della realtà della scuola, segnata da frequenti cambiamenti che la investono ripetutamente in tutte le sue componenti, sensibile alle mutazioni del contesto sociale in cui è inserita, non si fa fatica a ritenere come siano molti gli ambiti, le situazioni e gli elementi che caratterizzano la specificità scolastica. Primo tuffo nel D.Lgs. 81/2008. Il nodo della specificità della scuola.
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Con questo appuntamento si entra direttamente nel D.Lgs. 81/2008 con il commento dell’art. 3 che riguarda l’ambito di applicazione. La norma precisa che le disposizioni del decreto legislativo vengono applicate alla scuola tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato. Le particolari esigenze sono individuate mediante un apposito Decreto del Ministro dell’istruzione emanato di concerto con il Ministro del lavoro, con quello della salute e con quello per le innovazioni della P.A, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n. 400. Principio presente anche nel D.Lgs. 626/94, mai norma fu così controversa. Infatti nel Decreto del 2008 la parte sull’individuazione delle particolari esigenze della scuola è stata integrata nel testo appena una settimana prima della sua definitiva approvazione. Sulla questione occorre ricordare che il D.lgs. 626/94 nacque addirittura privo di questa statuizione, poi inserita solo due anni dopo grazie al contributo del D.Lgs n. 242 del 1996.

Il dibattito che si è instaurato tra chi ribadisce le particolari esigenze della scuola e chi vuole per la scuola l’applicazione integrale della disciplina senza i dovuti/opportuni adeguamenti non si è limitato solo alla dichiarazione della specificità, ma si è trasferito alla valutazione del Decreto ministeriale attuativo del D.lgs. 626/94 (D.M. 392/1988) e degli altri provvedimenti successivi adottati in materia in quanto volti a costituire un unico quadro d’insieme (Decreto Ministeriale 21 giugno 1996 n. 292, Decreto Ministeriale 29 settembre 1998 n. 382, Circolare Ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999). Questo, a detta di autorevoli studiosi, si è rilevato generico, ripetitivo (U. Gargiulo, “La sicurezza nelle amministrazioni pubbliche – Il ruolo del dirigente scolastico” in M. Rusciano e G. Natullo, a cura di, “Ambiente e sicurezza del lavoro”, UTET Giuridica, Torino, 2007, p. 130 e 131) o inopportuno (F. Stolfa, “Sicurezza nelle scuole e nelle università in Igiene e sicurezza del lavoro” in ISL – Igiene & Sicurezza del Lavoro, 8/1999, p. 468.), a significare come la quotidiana realtà dell’organizzazione scolastica, staticamente regolata, non sia perfettamente compresa e supportata. Risulta quasi bizzarra la circostanza che proprio gli atti emanati a suggello della specificità abbiano costituito motivo di negazione di questa.

Se si tiene conto invece della realtà della scuola, segnata da frequenti cambiamenti che la investono ripetutamente in tutte le sue componenti, sensibile alle mutazioni del contesto sociale in cui è inserita, non si fa fatica a ritenere come invece siano molti gli ambiti, le situazioni e gli elementi che caratterizzano la specificità scolastica. Questa è una specificità che si presenta, a fronte del livello di astrazione di ogni fattispecie normativa, ricca di innumerevoli sfaccettature caratterizzanti la sua organizzazione, vista attraverso l’insieme dei singoli elementi che la compongono e che saranno oggetto delle riflessioni che seguiranno.

Per contro non è inusuale che invece venga avvertito un diffuso e profondo vuoto regolamentare. È un campo, questo, in cui è necessario pensare al veicolo dei principi normativi nel contesto reale, andando a chiarire, come prima tra le questioni da risolvere, la coerente declinazione terminologica delle norme generali. Si cita, per esempio, il caso del datore di lavoro: questi è individuato nel dirigente scolastico… e il “dirigente” della norma chi è mai costui? È questo un campo in cui occorre tener sempre presente la complessità delle figure a vario livello coinvolte laddove, altro esempio, lo stesso concetto di lavoratore viene a rappresentarsi in una serie tipologica molto assortita.

È il senso di questa richiamata specificità che impegna affinché sia favorita la coerente armonizzazione degli effetti risultanti dalle diverse e collidenti norme che influenzano la vita scolastica quotidiana, oppure sia maggiormente definita la compartecipe responsabilità dei dirigenti scolastici e degli enti proprietari degli edifici. È la specificità della scuola a imporre che sia data indicazione in merito alle modalità di gestione delle diverse tipologie dei soggetti destinatari di tutela, siano essi lavoratori a tempo indeterminato o determinato, prestatori d’opera, studenti o altri ancora; ciascuno con le proprie caratteristiche e con i rispettivi distinguo al loro interno.

Le osservazioni prima evidenziate stanno a ricordare alcuni dei temi che si ritrovano in ogni angolo, in ogni livello e in ogni momento della vita della scuola. Questi temi insieme a quegli altri, suggeriti dalle stesse norme o frutto dell’osservazione della realtà, contrassegneranno il percorso dei prossimi appuntamenti.

Per questo, anche senza arrivare a toccare le questioni delle 1000+1 emergenze presenti sul territorio nazionale o a soffermarsi sulla valenza macroeconomica della “questione edilizia scolastica”, si ritiene che valga sempre la pena che si ragioni sulla scuola, sulla sua organizzazione e sulle attività che vi si svolgono. Le riflessioni condotte dal punto di vista del D.Lgs.81/2008, usato come lente d’ingrandimento delle situazioni e delle azioni praticate nella scuola, contribuiscono a restituire una lettura complessiva della realtà, in cui tanto il “generale” quanto il “particolare” trovano, sempre e comunque, il necessario compimento normativo.

Il prossimo appuntamento è nei dintorni dell’art. 4 (computo dei lavoratori).

Tonino Proietti

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