Appunti di cultura della sicurezza (4)
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Dall’apparente chiarezza degli schemi normativi alla complessità del sistema scolastico. Viaggio alla ricerca di principi di carattere generale utili a sostenere l’analisi e la gestione della situazione reale. “Suum cuique tribuere”, alias “Dimmi chi sei e ti dirò che tutela avrai”.
Qualcuno potrà chiedersi se era proprio necessario tirare per la toga Eneo Domizio Ulpiano anche quando si parla di sicurezza nella scuola. Direi proprio di sì, non per l’aulico richiamo, quanto per la necessità di tener saldi alcuni punti di osservazione utilizzando indiscussi principi di carattere generale. Proprio così! Perché guardando, come promesso, all’art. 4, viene in mente di compiere due riflessioni. Innanzi tutto verrebbe da dire (come farebbe un famoso parlamentare, ex-togato anche lui), leggendo la norma, “che c’azzecca” una regola puntualmente definitoria tra altre di carattere generale. È forse una questione di tecnica di redazione delle norme che potrebbe suggerire altra collocazione, ma non si può negare che comunque si sta parlando di regola che si propone, in apparenza, precisa e chiaramente definita. A questo punto inizia la seconda riflessione. In occasione della determinazione del parametro numerico dei soggetti da considerare nel novero di “lavoratori” da cui il D. Lgs. 81/2008 fa discendere particolari obblighi, sorgono spontanee due domande: 1) chi sono i soggetti che devono essere tutelati con la disciplina disposta dalle norme in esame?; 2) chi sono le persone che si incontrano dentro una scuola e che cosa fanno?.
Per le ragioni che saranno affrontate a partire dal prossimo appuntamento, nel quale si cercherà di connotare esattamente la figura del lavoratore della scuola, la chiarezza elencata dell’art. 4 è destinata mantenere la sua limpidezza oppure iniziano a trasparire tracce di intorbidimento? Prima di ogni altra analisi, come detto prima, l’obiettivo che ci si propone è quello di individuare un saldo e inopinabile sistema di riferimento generale. In questo quadro trovano posto non solo le disposizioni normative primarie e secondarie ma anche i contributi della dottrina, a volte molto critica come si visto nell’appuntamento precedente. In questo quadro è da considerare, soprattutto, il ruolo della giurisprudenza che ha nel tempo assicurato la sedimentazione di alcuni principi particolarmente congeniali al raggiungimento dell’ obiettivo. Proviamo allora a dare risposta ai quesiti prima posti. Il D.Lgs. 626/94 individuava inizialmente i beneficiari delle normative di salute e sicurezza secondo la definizione fornita all’art. 2, comma 1, lettera a (cioè nella “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”.) rispondendo a una logica basata sull’idea che il rapporto di lavoro subordinato fosse quello prevalentemente utilizzato in ogni contesto.
Solo successivamente l’ampiezza della tutela è andata progressivamente ad ampliarsi sotto la spinta della giurisprudenza (si vedano ad esempio Cassazione, sez. IV, 1 giugno 2005, n. 20595, oppure Cassazione, sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730) orientata a garantire, in applicazione del “principio di effettività”, chiunque si trovi in un luogo di lavoro del quale il datore di lavoro abbia il controllo indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale esistente. Il D.Lgs. 81/2008, dal canto suo, presenta come elemento di novità proprio l’ampliamento del campo soggettivo di applicazione che coinvolge non più solo i lavoratori subordinati, i soggetti a essi equiparati e quelli citati nel nostro art. 4), ma anche, pur con qualche differenza, i lavoratori autonomi. Lo scenario che ne consegue è tale che le regole della prevenzione non potranno più limitarsi alla figura del lavoratore subordinato ma si dovranno confrontare con la diversa natura del prestatore che operi nell’ambito di un’organizzazione lavorativa, sia esso subordinato, autonomo, o volontario.
(P. Pascucci, “La definizione di lavoratore nella riforma” in L. Zoppoli, P.Pascucci, G. Natullo, “Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori: commentario al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, IPSOA, Milano 2008, p. 59 e ss.).
A questo punto non rimane che salutare e dare l’appuntamento al prossimo appunto.
Tonino Proietti